Legge 104: cambia la normativa su permessi e congedo da agosto 2022

Cambia la normativa legata ai permessi della Legge 104 e al congedo straordinario. Lo scorso 5 agosto, l’INPS ha pubblicato un messaggio in cui informa della pubblicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, sull’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio. L’Istituto di previdenza fornisce le prime indicazioni sui permessi.

Permessi legge 104: quali sono le novità per i permessi?

Le novità relative ai permessi della legge 104/92, che avevamo anticipato, riguardano la scomparsa della figura di referente unico e i beneficiari del congedo straordinario.

Sebbene il limite complessivo dei permessi per Legge 104 resti di tre giorni al mese, la richiesta potrà essere fatta anche da più soggetti, che assistono la stessa persona. In altre parole, adesso per la stessa persona potranno beneficiare dei permessi più soggetti che l’assistono, nel limite totale della quota mensile (3 giorni da suddividere tra tutti).

Tale previsione normativa comporta, pertanto, che a fare data dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possano richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in argomento alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.

Congedo straordinario: come viene modificata la norma

Secondo il nuovo decreto, la convivenza con il disabile potrà essere stabilita anche successivamente alla presentazione della domanda, ma deve essere garantita per tutta la durata del congedo. Inoltre, si introduce la figura di “convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36”, della legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo in parola, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile. Di conseguenza, dal 13 agosto 2022 è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Messaggio INPS

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