Docenti e secondo lavoro: i casi di incompatibilità assoluta e relativa. Attenzione, evitare decisioni fai da te

Di Nino Sabella

Gli impiegati pubblici, ivi compresi i docenti, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Cosa succede nel caso in cui si svolga un’attività incompatibile?

Incompatibilità

I docenti (come tutti gli impiegati pubblici) non possono svolgere attività extra-istituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94.

La suddetta normativa prevede comunque delle eccezioni, ossia delle attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del dirigente scolastico.

In linea generale, come ha scritto anche l’URS Sicilia nella nota del 31/08/2020, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta) incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

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