Pensioni scuola, quando si può chiedere il trattenimento in servizio: modalità e scadenze
Il decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età, fatta eccezione per i casi in cui la permanenza sia necessaria al fine di maturare una anzianità minima contributiva per il diritto a pensione.
Pertanto, come chiarito nella circolare sulle cessazioni dal 1° settembre 2023, potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non siano in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non abbiano presentato domanda di cessazione tramite polis.
L’art.1 comma 257 della legge 208/2015 ha inoltre previsto un’ulteriore deroga per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera: costoro, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possono chiedere l’autorizzazione al
Continua la lettura su: https://www.tecnicadellascuola.it/pensioni-scuola-quando-si-puo-chiedere-il-trattenimento-in-servizio-modalita-e-scadenze Autore del post: Tecnica della Scuola Fonte: