Lavoratori fragili: basta usufruire della malattia o delle ferie per difendersi dalla pandemia
Ai lavoratori Pubblici e Privati in possesso del certificato Medico Legale ai sensi dell’art. 26, c.2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che attesta che il lavoratore risulta in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, al fine di tutelare i lavoratori fragili durante la pandemia, il Governo attuava una doppia tutela (fino al 30 giugno 2022): lo smart working per chi aveva una mansione compatibile e l’assenza tutelata (equiparata a ricovero ospedaliero che non andava ad inficiare nel comporto) per ruoli in cui non era possibile applicarlo, come tutte quelle professioni che devono stare a stretto contatto con il pubblico come ad esempio: infermieri, cassieri, commessi, autisti di bus, ecc
Con la conversione del Decreto aiuti-bis (settembre 2022) tuttavia, soltanto lo smart working è stato prorogato, se il Governo ha constatato che il lavoro in
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