Assegnazione provvisoria negata, una nuova Ordinanza ribalta la precedente decisione

Mobilità ed assegnazioni provvisorie, il Giudice del Lavoro di Nocera Inferiore ha dato ragione a una docente a cui l’Ambito Territoriale di Caserta aveva negato l’assegnazione provvisoria. Ne dà notizia lo studio legale BFI che sottolinea come il giudizio derivi dal fatto che l’Ufficio Scolastico di Caserta non aveva originariamente riconosciuto la precedenza prevista dal Contratto Collettivo Integrativo all’art. 8 comma 1 capo III.

Mobilità ed assegnazioni provvisorie, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto il ricorso di una docente

Vista la suddetta illegittimità, la docente si è rivolta allo studio legale BFI chiedendo di impugnare tale irragionevole decisione.

In occasione del giudizio, l’Avvocato Antimo Buonamano dello studio BFI ha dimostrato quanto segue: “L’art.8 comma 1 capo III, riconosce e tutela i docenti affetti da gravi patologie e che necessitano di cure continuative”. L’ufficio scolastico provinciale, all’esito della pubblicazione dei bollettini, non ha riconosciuto questo diritto poiché il centro di cure non ricadeva nel comune richiesto per l’assegnazione provvisoria.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza cautelare r.g. 3826/2022 del 19 ottobre 2022, ha accolto la tesi difensiva con la quale si sottolineava che l’articolo 8 comma 1 capo III, tutela il diritto alla salute e alle cure in un centro vicino al comune richiesto in assegnazione provvisoria.

Il Tribunale, aderendo alla tesi dei legali, si è espresso nei seguenti termini: “Il luogo in cui viene praticata la terapia (Frattamaggiore) è in posizione prossima sia alla sede scelta come preferenza per l’assegnazione provvisoria (l’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta) che al luogo di residenza della docente in Succivo che, invece, il luogo di attuale espletamento della prestazione lavorativa (Sarno) dista circa 40 minuti con percorso in auto, con indubbio maggior aggravio per la posizione psico-fisica della lavoratrice”.

Grazie a questo provvedimento l’Ufficio scolastico dovrà concedere “l’assegnazione provvisoria nell’Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta per l’anno scolastico 2022/23, secondo l’ordine di precedenza di cui all’art. 8 lett. e) del CCNI”.

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