Inidoneità al servizio, esiti della verifica: inidoneità permanente o temporanea, relativa o assoluta

La procedura di verifica per l’accertamento dell’idoneità al servizio può essere attivata:

a richiesta del dipendente;d’ufficio, da parte del datore di lavoro.

La procedura è stata già illustrata in questa notizia.

In attesa di effettuare la visita richiesta presso la Commissione medica di verifica, il dirigente che ravvisi la sussistenza di un pericolo concreto per la sicurezza o l’incolumità del dipendente, oltre che dell’utenza e degli altri membri della comunità educante, dispone con provvedimento motivato la sospensione cautelare del dipendente dal servizio a scuola (vai alla notizia).

I diversi titpi di giudizio

Una volta effettuata la visita, si possono avere esiti differenti, che possono tradursi essenzialmente in giudizi di:

idoneità;permanente inidoneità, assoluta o relativa;inidoneità temporanea, assoluta o relativa. Le ripercussioni sul rapporto di lavoro

In proposito, è bene chiarire che solo nel caso in cui le condizioni di salute del dipendente, dal punto di vista psichico o

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