Supplenze brevi 2022/23 da Graduatorie di Istituto e MAD: cosa prevede l’OM 112

Per le supplenze brevi e temporanee si utilizzano le Graduatorie di Istituto. Così prevede la circolare delle supplenze (OM 112/22). L’individuazione del destinatario della supplenza spetta al dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS, e al dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.

Supplenze brevi e temporanee 2022/23

Come per le supplenze annuali e al 30/6, per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze brevi e temporanee si rimanda integralmente a quanto previsto dall’articolo 13 dell’OM 112/2022. I dettagliati 23 commi potete consultarli direttamente dal testo, ma la procedura si riassume nel seguente modo.

Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie e convocano i soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario;
b) totalmente inoccupati.

Si riscontrano la disponibilità o meno degli aspiranti ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale, tenendo conto che:

  • per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
  • per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.

Acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, il DS individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

Nel caso di graduatorie esaurite

Sempre l’OM 112, prevede che nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità (MAD) e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.


In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri.

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