Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

di Leon Zingales

Nel titolo I, capo III, sezione VII (Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori) del D.Lgs. 81/08, sono contenuti gli articoli concernenti modalità di elezione, ruolo e funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In tutte le scuole i lavoratori possono eleggere o designare almeno un RLS (Art. 47, comma 1), scelto, se disponibile, nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSU d’istituto). L’Art. 47 c.7, in particolare, chiarisce il numero degli RLS in dipendenza dal numero dei lavoratori, rammentando che nel computo dei dipendenti non rientrano gli allievi equiparati a lavoratori.

Art. 47 c.7 D.Lgs. 81/08 Numero degli RLS
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000

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