Perché il Ministero lascia le scuole in reggenza e non nomina i dirigenti scolastici in attesa?
Si sente molto spesso parlare delle numerose reggenze di dirigenti scolastici che ci sono nei vari istituti scolastici sparsi in tutto il territorio italiano. Molto spesso le notizie riportate dagli organi di stampa non sono corrette o, quanto meno, non fotografano la realtà effettiva.
La legge 111/2011 prevede che possano essere assegnati dirigenti scolastici (Ds) e direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga), con incarico a tempo indeterminato, esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni superiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Queste sedi vengono dette “normodimensionate”.
Quelle con un numero di alunni inferiori ai predetti limiti (dette “sottodimensionate”) sono costrette a condividere il Ds e il Dsga con un’altra scuola, in situazioni spesso insostenibili.
Con la legge 128/2013 è stata salvaguardata la prerogativa delle
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