I tassi dei mutui aumenteranno ancora il mese prossimo

Come riporta Tren online, la BCE torna ad aumentare i tassi d’interesse sui mutui da febbraio. Ecco quali saranno le conseguenze La speranza di un allentamento dei mutui a partire di inizio 2023 sembra ormai vana. “La BCE fa sapere che per il mese di febbraio saranno previsti altri aumenti sui tassi di interesse, con inevitabili ripercussioni su finanziamenti, prestiti e mutui. Una mossa sempre indirizzata a ridurre quanto più possibile l’inflazione, ancora troppo alta per gli standard della BCE. Ma tutto ciò potrebbe diventare troppo oneroso per coloro che negli ultimi mesi hanno contratto un mutuo a tasso variabile”.

Per anni i tassi d’interesse sono sempre rimasti sostanzialmente stabili, e ciò ha permesso di poter proporre finanziamenti e mutui con tassi accettabili per la maggior parte dei contraenti.

Addirittura, in un periodo in cui l’Euribor, l’indice dei tassi d’interesse variabili, era rimasto in negativo da oltre 7 anni (2015-2022), a molti è convenuto stipulare finanziamenti e prestiti con quel tipo di tasso d’interesse.

Il vantaggio di un mutuo a tasso variabile è stato proprio questo: essere nettamente inferiore a quello fisso, in genere più alto rispetto a quello variabile.

Così è stato fin quando la BCE non ha deciso da settembre 2022 di alzare i tassi in maniera vertiginosa, davanti ad un’impennata dell’inflazione su scala europea.

Ciò ha portato ad un rialzo a gennaio 2023 di ben 260 centesimi, da 0,21 a 2,84 nell’Euribor. Di contro, l’Eurirs è rimasto stabile, dopo essere sceso a inizi dicembre ed essersi rialzato a fine dicembre. Ma l’altro aspetto che occorre controllare è la misura dello spread applicato al tasso del mutuo.

Converrebbe procedere alla rinegoziazione, o addirittura alla surroga, e considerando l’agevolazione prevista per gli associati ANIEF, ti consigliamo di chiedere un preventivo e verificare il risparmio che si può ottenere tramite la convenzione con Banca Mediolanum.

Per informazioni: Sportello Anief servizi bancari – tel. 3495939719 – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Decreto Interministeriale 16 giugno 2025, AOOGABMI 116

Il Ministero dell’istruzione e del meritodi concerto conIl Ministero dell’economia e delle finanze

Autorizzazione delle regioni all’utilizzo, mediante la stipula di mutui, dei residui contributi pluriennali per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica. (25A04060) 

(GU Serie Generale n.167 del 21-07-2025)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misureurgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca» (di seguito,decreto-legge n. 104 del 2013); Visto in particolare, l’art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del2013, che prevede che «al fine di favorire interventi straordinari diristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamentosismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta’pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazioneartistica, musicale e coreutica e immobili adibiti ad alloggi eresidenze per studenti universitari, di proprieta’ degli enti locali,nonche’ la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e larealizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventivolti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti per laprogrammazione triennale, le Regioni interessate possano essereautorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa conil Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e conil Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulareappositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale caricodello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Bancadi sviluppo del Consiglio d’Europa, con la societa’ Cassa depositi eprestiti Spa e con i soggetti autorizzati all’eserciziodell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385»; Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi’ come modificato dall’art.1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, perla realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali pereuro 40 milioni per l’anno 2015 e per euro 50 milioni annui per ladurata residua dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno2016 e fino al 2044; Vista in particolare l’ultimo periodo del comma 1 del citato art.10, che prevede l’adozione di un decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita’ diattuazione della norma per l’attivazione dei mutui e per ladefinizione di una programmazione triennale, in conformita’ aicontenuti dell’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome diTrento e di Bolzano e le autonomie locali; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misureurgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle operepubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazioneburocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresadelle attivita’ produttive» e, in particolare, l’art. 9, comma2-quater, che ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione dell’art.10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gliimmobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelliadibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delleprocedure per l’esecuzione di opere pubbliche e di impianti ecostruzioni industriali e, in particolare, l’art. 19, il qualedispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,concessi per l’esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziatedallo Stato o dagli enti pubblici, sono erogate sulla base deglistati di avanzamento vistati dal capo dell’ufficio tecnico o, sequesti manchi, dal direttore dei lavori; Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l’ediliziascolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione efinanziamento degli interventi, nonche’ di anagrafe dell’ediliziascolastica; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggefinanziaria 2004)» e, in particolare, l’art. 4, comma 177, comemodificato e integrato dall’art. 1, comma 13, del decreto-legge 12luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2004, n. 191, nonche’ dall’art. 1, comma 85, della legge 23dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti di impegnoiscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifichedisposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003); Visto altresi’, il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citatalegge n. 350 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 512, della legge27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materiadi contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che ilrelativo utilizzo e’ autorizzato con decreto del Ministro competente,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previaverifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno esull’indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazionevigente; Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioniper la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, commi 75 e 76,che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivatiad intero carico del bilancio dello Stato; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge dicontabilita’ e finanza pubblica» e, in particolare, l’art. 48, comma1, che prevede che nei contratti stipulati per operazionifinanziarie, che costituiscono quale debitore un’amministrazionepubblica, e’ inserita apposita clausola che prevede a carico degliistituti finanziatori l’obbligo di comunicare in via telematica,entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenutoperfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione delladata e dell’ammontare della stessa, del relativo piano delleerogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quotacapitale e quota interessi, ove disponibile; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e inparticolare l’art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevedel’adozione di un decreto del Ministro dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca, d’intesa con la Conferenzaunificata per la definizione di priorita’ strategiche, modalita’ etermini per la predisposizione e l’approvazione di appositi pianitriennali, articolati in annualita’, di interventi di ediliziascolastica nonche’ i relativi finanziamenti; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistemanazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delledisposizioni legislative vigenti»; Visto in particolare, l’art. 1, comma 160, della citata legge 13luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazionenazionale predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-leggen. 104 del 2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale inmateria di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui all’art.11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l’art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3cosi’ come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto-legge 16luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degliinvestimenti pubblici; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioniurgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri deibeni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politicheagricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’,e in particolare l’art. 4, comma 3-quinquies che ha espunto dallapresente procedura autorizzativa il Ministero delle infrastrutture edei trasporti; Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – 28 febbraio2007, n. 15 recante «Procedure da seguire per l’utilizzo dicontributi pluriennali», secondo la normativa introdotta con la soprarichiamata legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 1, comma 512; Vista la circolare del Ministro dell’economia e delle finanze 24maggio 2010, n. 2276, recante adempimenti di cui all’art. 48 dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita’ e finanzapubblica); Vista l’Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1°agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le Province autonome diTrento e Bolzano e le autonomie locali, sull’attuazione dei piani diedilizia scolastica formulati ai sensi del citato art. 11, commi4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; Visto in particolare l’art. 5 della citata Intesa che prevede chele regioni, nel procedimento programmatorio, valutino i fabbisogniedilizi in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di comunie province, dell’utilizzo degli edifici vincolati alla destinazionescolastica, anche in considerazione, tra l’altro, di eventualiproposte di razionalizzazione della rete scolastica, della celerita’di esecuzione degli interventi, la cui immediata cantierabilita’ –con particolare riguardo alla sussistenza di progettazioni esecutive,alla disponibilita’ delle aree e all’assenza di vincoli di caratterenormativo – deve costituire elemento di priorita’ nell’accesso alfinanziamento; Visto altresi’, l’art. 6 della suddetta Intesa che prevede, tral’altro, una rilevanza, ai fini della definizione dellaprogrammazione degli interventi, anche dell’eventualecompartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali nellarealizzazione dei progetti; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita’di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, subase regionale, le risorse previste come attivabili in termini divolume di investimento derivanti dall’utilizzo dei contributitrentennali per l’importo di euro 40.000.000,00 annui dal 2015 al2044 autorizzati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013,riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuoassegnato che costituisce il limite di spesa a carico del bilanciodello Stato; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27aprile 2015, n. 8875, con cui e’ stato prorogato al 30 aprile 2015 iltermine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni,dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio2015 il termine entro il quale il Ministero dell’istruzione,dell’universita’ e della ricerca, sulla base dei piani triennaliregionali, predispone un’unica programmazione nazionale; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e’ proceduto apredisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia diedilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenutial Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effettidell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per ilfinanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennalidi edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 deldecreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita’, nella misura e pergli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decretisopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13luglio 2016, con il quale – fermi restando i criteri e le modalita’di attuazione dell’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cuial decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – sono stati definiti itermini, in particolare, al fine di procedere all’aggiornamento deipiani annuali di ripartizione dell’ulteriore contributo annuo di 10milioni di euro dall’anno 2016 all’anno 2044 e alla predisposizionedel successivo decreto interministeriale di autorizzazione allastipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell’art. 4, comma177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e’ proceduto alriparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99,come attivabili in termini di volume di investimento, derivantidall’utilizzo dei contributi pluriennali recati dall’art. 10 deldecreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificatodall’art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando perciascuna regione la quota contributo annuo assegnata, che costituisceil limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e’ procedutoall’aggiornamento della programmazione unica nazionale conriferimento ai piani regionali 2016; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti localisono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi delpiano 2016 a valere sul mutuo gia’ contratto nel corso del 2015; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all’art. 1,comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016imposto agli enti locali per l’aggiudicazione provvisoria al 30giugno 2017; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e’ proceduto allamodifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazionein materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna eMarche; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effettidell’art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e’stato autorizzato l’utilizzo – da parte delle regioni, per ilfinanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennalidi edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale2015-2017, ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 23gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall’art. 10 deldecreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita’, nella misura e pergli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decretisopra richiamati; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e’ stato approvatol’aggiornamento relativo all’annualita’ 2017 della programmazione2015-2017; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono statiautorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventirientranti nell’annualita’ 2017 approvata con il predetto decreto n.216 del 2018; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9aprile 2018, n. 271, con cui e’ stata disposta la proroga al 30settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decretointerministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d’intesa con ilMinistero dell’economia e delle finanze, sono state assegnate leeconomie maturate dalle regioni con riferimento ai piani diintervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e’ proceduto adautorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e arettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per laproposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con ildecreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e’ stato differito al 31 dicembre 2019; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e’ procedutoall’assegnazione delle economie maturate dalle regioni conriferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decretointerministeriale n. 390 del 2017; Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1 «Disposizioniurgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e delMinistero dell’universita’ e della ricerca»; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 21 gennaio 2020, n.23, con il quale e’ stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine diaggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca n. 2 del 2019; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 12 giugno 2020, n.34, con cui il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavorida parte degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui aldecreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e dellaricerca 3 gennaio 2019, n. 2, al decreto del Ministrodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 21 giugno 2019, n.550 e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca 25 settembre 2019, n. 835, e’ stato prorogato al 31ottobre 2020; Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 12 giugno 2020, n.34, con cui il termine per il completamento dei lavori e larendicontazione degli interventi autorizzati a valere sulle risorse,di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ edella ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, e’ stato prorogatodal 15 ottobre 2020 al 15 ottobre 2021; Visti i contratti di prestito sottoscritti dalla Cassa depositi eprestiti S.p.a. con le regioni beneficiare per gli interventi inclusinei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui allaprogrammazione unica nazionale 2015-2017, nonche’ i relativi piani diammortamento delle erogazioni effettuate a favore degli entibeneficiari; Considerato che tutti i citati contratti di prestito sottoscrittidalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con gli enti beneficiari sonoad oggi scaduti; Dato atto che, nell’ambito della realizzazione degli interventi dicui alla linea di finanziamento in oggetto, gli enti beneficiarihanno riscontrato molteplici difficolta’, in parte prodotte dallasituazione pandemica e, successivamente, da contesto geopoliticointernazionale; Dato atto che, al fine di individuare soluzioni efficaci allesuddette criticita’, la Direzione competente del Ministerodell’istruzione e del merito ha avviato, a far data dal mese diottobre del 2022, una capillare attivita’ di ricognizione eun’intensa interlocuzione con i soggetti istituzionali a vario titolointeressati, tra cui anche le regioni; Considerato che, dalla ricognizione effettuata e’ emerso che, afronte dell’individuazione al 15 ottobre 2021 del termine diconclusione dei lavori e di relativa rendicontazione, numerosiinterventi non sono stati ultimati e/o conclusi finanziariamente; Ritenuta la necessita’, nonche’ l’opportunita’, di garantirecompletamento di tali interventi; Dato atto che, su richiesta del Ministero dell’istruzione e delmerito, ciascuna regione ha effettuato una ricognizione dello statodi attuazione degli interventi di rispettiva competenza, definendo unelenco di interventi non ultimati e/o non conclusi finanziariamentecon la relativa indicazione delle somme necessarie per ilcompletamento dei lavori e/o dell’attivita’ di ricognizione; Considerato che, alla scadenza del periodo di utilizzo dei citaticontratti di mutuo stipulati in attuazione dei decreti del Ministrodell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno2017, n. 390, residuano contributi per una ammontare pari a euro463.920.912,37, al netto di quanto dovuto a Cassa depositi e prestitiS.p.a., per il rimborso delle rate di mutuo corrisposte in relazioneall’avvenuto utilizzo dei contributi in attualizzazione; Dato atto che, in virtu’ di tale esigenza, con nota prot. DGFIESDn. 3702 del 15 luglio 2024, il Ministero dell’istruzione e del meritoha chiesto l’autorizzazione all’utilizzo, mediante attualizzazione,dei residui contributi pluriennali – art. 10, decreto-legge n.104/2013 – ai sensi dell’art. 1, comma 512, legge n. 296/2006, daparte delle regioni per il finanziamento degli interventi di ediliziascolastica gia’ autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre2015, n. 640, D.I. (MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decretoministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016)»; Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze –Gabinetto del Ministro – tenuto conto dei pareri espressi daiDipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, hacomunicato, con nota del 2 agosto 2024, prot. n. 35413, chedall’utilizzo, mediante attualizzazione, dei citati residuicontributi pluriennali non derivano effetti peggiorativi sulfabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quanto previsto alegislazione vigente; Considerato che i suddetti residui contributi pluriennali, per iquali il Ministro dell’istruzione e del merito ha chiestol’autorizzazione all’utilizzo con la predetta nota prot. DGFIESD n.3702 del 15 luglio 2024, sono iscritti, per le finalita’ previstedalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato diprevisione della spesa del Ministero dell’istruzione e del merito; Ritenuto necessario garantire l’interesse pubblico al completamentodi tali interventi, al fine di assicurare la sicurezza delle scuole edegli ambienti di apprendimento, anche alla luce delle graviconseguenze che deriverebbero in capo agli enti locali daun’eventuale decadenza dal finanziamento; Ritenuto di poter autorizzare, ai sensi dell’art. 4, comma 177-bis,della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’utilizzo dei contributirecati dall’art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, comemodificato dall’articolo l, comma 176, della legge n. 107 del 2015,mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributipluriennali di euro 463.920.912,37, al fine di consentire ilcompletamento degli interventi di edilizia scolastica gia’autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre 2015, n. 640, D.I.(MIUR-MIT-MEF) 6 giugno 2017, n. 390, decreto ministeriale 3 gennaio2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre 2019, n. 835 (c.d.Mutui BEI 2015-2016); Decreta: Art. 1 Autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 177-bis, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, e’ autorizzato l’utilizzo – da partedelle regioni, per il finanziamento degli interventi di ediliziascolastica gia’ autorizzati con D.I. (MIUR-MIT-MEF) 1° settembre2015, n. 640, D.I. (MIURMITMEF) 6 giugno 2017, n. 390, decretoministeriale 3 gennaio 2019, n. 2, decreto ministeriale 25 settembre2019, n. 835 (c.d. Mutui BEI 2015-2016) – dei contributi pluriennaliprevisti dall’art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,come modificato dall’art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015,n. 107, mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributipluriennali di euro 463.920.912,37 per le finalita’, nella misura eper gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decretirichiamati in premessa. 2. L’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma l,quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’interventoanche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiarisulla base di quanto riportato nell’Allegato A, che e’ parteintegrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alladecorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile aseguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri diammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilanciodello Stato, che le regioni, soggetti beneficiari dei contributi,sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gliinvestimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con lasocieta’ Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggettiautorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi deldecreto legislativo l settembre 1993, n. 385, nonche’ al piano delleerogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimodegli importi utilizzabili in ciascun anno. Eventuali variazioni delsuddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate deisoggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamentecomunicate al Ministero dell’istruzione e del merito che provvede arichiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia edelle finanze – Dipartimento dell’economia – Direzione I eDipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettoratogenerale di bilancio. 3. Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto delpresente decreto, il perfezionamento delle stesse puo’ avveniremediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schematipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta delMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’Economia– Direzione I. 4. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’Istitutofinanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione e delmerito e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conformedei contratti di mutuo perfezionati. 5. Nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto finanziatore,nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, inparticolare, di quanto previsto dall’art. 45, comma 32, della legge23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola cheprevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimoentro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, al Dipartimentodell’economia – Direzione I e al Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato (Ispettorato generale del bilancio – UfficioXVII), all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamentodell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cuial prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia edelle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologiadell’operazione finanziaria perfezionata.

Art. 2 Autorizzazione all’utilizzo dei residui contributi pluriennali 1. L’erogazione del netto ricavo derivante dell’attualizzazione deiresidui contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto dellanormativa vigente in materia e, in particolare, di quanto previstodall’art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, cosi’ comemodificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015. 2. In ogni caso l’erogazione dei contributi da parte del Ministerodell’istruzione e del merito e’ effettuata su base pluriennale e inmisura non eccedente l’importo dei contributi stanziati annualmentein bilancio. Ai fini dell’erogazione dei contributi, gli interventisono identificati dai CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensidell’art. 11 della legge n. 3 del 2003. 3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, lerisorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il terminedell’esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizisuccessivi. 4. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggettibeneficiari dei contributi devono essere versate da parte dellostesso soggetto all’entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2025 Il Ministro dell’istruzione e del merito Valditara Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti __________ Avvertenza: Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gliallegati, e’ consultabile nel sito web del MIUR al seguente link:http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-mutui-bei.shtml Registrato alla Corte dei conti l’8 luglio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e delmerito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca e delMinistero della cultura, n. 1449

PENSIONI – Ritorno alla Fornero impossibile per docenti e Ata: serve una “finestra” per rispondere al burnout che imperversa tra chi lavora a scuola

Senza un intervento nella Legge di Bilancio, tra poco più di due mesi assisteremo al ritorno della Legge Fornero: si potrà andare in pensione non prima dei 67 anni di età o con 42-43 anni di contributi. Il Governo potrebbe apportare delle deroghe, ma occorrono reali opportunità di anticipo pensionistico, non proposte inaccettabili come ‘Opzione Uomo’ con penalità importanti sull’assegno pensionistico arrivando a tagliare anche oltre 600 euro dall’assegno. “Prima di tutto bisogna approvare oggi una ‘finestra’ specifica per il personale della scuola”, dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, durante un’intervista all’emittente radiofonica Italia Stampa.

 
“A gennaio ritorneremo alla Legge Fornero – continua il sindacalista autonomo – e non si può pensare di proporre una soluzione come Opzione Donna che” tagli l’assegno di quiescenza e “non riconosce il burnout fortemente presente nel lavoro a scuola. E nemmeno si considera neanche chi ha lavorato tanti tanti anni dopo gli studi universitari che hanno arricchito la propria esperienza e che sono richiesti necessariamente per poter accedere al lavoro dell’insegnante. Serve quindi una norma nella legge di bilancio che riapra i termini” di accesso alla pensione appena scaduti per il prossimo anno. Ma anche una norma che permetta a docenti e Ata di andare in pensione come accade per le forze armata e permetta così anche “di svecchiare la classe docente che è tra le più vecchie al mondo, anche perché si arriva al ruolo dopo troppi anni di precariato. Dobbiamo abbattere tutto questo andando ad attaccare la precarietà nella scuola, inserendo provvedimenti già nella prossima Legge di Bilancio e poi modificare le norme sul reclutamento degli insegnanti”.
 
Anief, in convenzione con Cedan, conferma anche per quest’anno l’assistenza e il supporto specializzato per l’invio delle domande di pensionamento: è possibile contattare via web la sede Anief più vicina.
 
LE DOMANDE DI PENSIONE: TIPI E MODALITÀ
I requisiti:

pensione di vecchiaia (Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011): d’ufficio 67 anni al 31 agosto 2023, a domanda67 anni al 31 dicembre 2023. Anzianità contributiva minima di 20 anni;
pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205: a domanda 66 anni e 7 mesi al 31 dicembre 2023. Anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2023
pensione anticipata: entro il 31 dicembre 2023 per le donne anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi, per gli uomini 42 anni e 10 mesi
opzione donna: al 31 dicembre 2021 anzianità contributiva di 35 anni + 58 anni maturati
quota 100 e 102: entro il 31 dicembre 2021 anzianità contributiva minima di 38 anni  +62 anni; entro il 31 dicembre2022 anzianità contributiva minima di 38 anni + 64 anni.

 
LA PROPOSTA ANIEF
Anief chiede, quindi, “una ‘finestra’ ad hoc, assieme anche alla conversione gratuita in contributi della formazione universitaria, come pure rivendicato più volte di recente dal presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Per il sindacato basterebbe adottare gli stessi parametri di accesso alla pensione previsti per i lavoratori delle forze armate, permettendo al personale della scuola, uomini compresi, di lasciare in ogni caso il lavoro a 62 anni e senza tagli all’assegno di quiescenza. “Anche l’allargamento dell’Ape Sociale a tutti i dipendenti della scuola, potrebbe essere un passo importante – spiega ancora Pacifico – e comunque non si tratterebbe di nessuna concessione, visto l’alto numero di casi di insegnanti sottoposti a  burnout  e a patologie invalidanti dovute allo stress da lavoro prolungato e senza nemmeno il dovuto riconoscimento del rischio biologico, invece previsto per altre professioni anche del comparto pubblico. Occorre quindi una deroga vera: ‘Opzione Donna’ ed ora anche ‘Uomo’ comporta un prezzo da pagare a dir poco ingiusto”.
 
 
 
PER APPROFONDIMENTI:
 
SALARIO MINIMO – L’Inps è dice sì: tutelerebbe stipendi e pensioni, ma non alternativa al cuneo fiscale. Anief: per i dipendenti pubblici significa allineare i compensi all’inflazione e uscire prima senza riduzioni
 
Riforma Pnrr reclutamento e formazione, è giunto il tempo delle decisioni: Anief chiede forti cambiamenti del D.L. 36 imposto dal Governo
 
Emergenza stipendi, a fine carriera ai docenti italiani va la metà dei colleghi tedeschi: Anief chiede di dare subito 3mila euro di arretrati e 100 già stanziati, più almeno 250 euro col nuovo contratto
 
Rinnovo contratto, il 28 giugno convocati i sindacati: per Anief servono risposte immediate
 
Rinnovato nella notte il Ccnl Sanità, Anief: va trovato subito l’accordo pure per i lavoratori di Scuola, Università e Ricerca per i quali sono previsti aumenti e arretrati leggermente più alti
 
Bianchi accoglie la linea dell’Anief: sì al contratto “ponte” da firmare entro l’estate
 
Rinnovo del contratto, Pacifico (Anief): per chiudere subito servono nuove risorse dalla prossima Legge di Bilancio
 
SCUOLA – Contratto, Pacifico (Anief) spiega perché conviene firmare un contratto “ponte”: i lavoratori non possono attendere un anno e mezzo
 
Rinnovo del contratto, è l’ora della verità: martedì nuovo incontro all’Aran. Anief spinge per il contratto “ponte” da firmare entro agosto: docenti e Ata fanno i salti mortali per arrivare a fine mese
 
Stipendi fermi al 2018, nuovo incontro Aran-Sindacati: Anief ha confermato la volontà di chiudere al più presto con un contratto “ponte” 
 
Il nuovo contratto dovrà contenere nuovi profili e livelli professionali, lo chiede l’Anief: risalgono a 50 anni fa, se si vogliono valorizzare i dipendenti vanno attualizzati
 
Inflazione all’8%, per l’Istat mai così alta da 36 anni: Anief chiede di accelerare sul rinnovo del contratto della scuola, docenti e Ata figurano tra i più impoveriti
 
STIPENDI – Dopo l’estate l’inflazione si abbatterà sulle famiglie, la previsione di Padoan. Anief torna a chiedere di firmare subito il rinnovo del contratto di Istruzione e Ricerca: aumenti e arretrati
 
Prove Invalsi, metà degli studenti italiani impreparati: per Anief è inevitabile se non si interviene su didattica, numero di alunni per classe, tempo scuola e carriere-incentivi per il personale
 
Bianchi scopre le carte sul Pnrr: porterà aiuti a studenti della secondaria, a giovani senza diploma e a chi vive in territori difficili. Pacifico (Anief): interventi condivisibili, ma non prioritari
 
In arrivo 60 mila assunzioni di docenti, Pacifico (Anief): serviranno a poco, quasi tutti i precari rimarranno al palo
 
PENSIONI – Marcello Pacifico (Confedir): non si può tornare alla Legge Fornero, va approvata subito “Quota 41”, con riscatto gratuito degli anni di formazione e anticipo di un anno per le madri
 
Precari a tempo indeterminato, la riforma del Pnrr va contro i dettami dell’UE: Anief si rivolge al Comitato europeo dei diritti sociali
 
RAPPORTO INPS – In pensione con 750 euro dopo 30 anni di regolare lavoro, per Anief siamo alla follia
 
PENSIONI – Il presidente Inps rilancia il riscatto gratuito della laurea, Anief: “mano santa” per agevolare il turn over in contesti lavoratovi bloccati come la scuola, oltre che per abbattere disoccupazione e Neet
 
LAVORO – Dal 1° gennaio torna la Legge Fornero “pura”, in pensione a 67 anni o con 43 anni di contributi: appello Anief al Governo che verrà perché si impegni ad evitare questa catastrofe
 
PENSIONI – I partiti fanno a gara per promettere deroghe alle Legge Fornero, Anief chiede per la Scuola il ritorno a Quota 96 con riscatto gratuito della laurea
 
PENSIONI – Dal 1° gennaio torna la Legge Fornero, via dal lavoro a 67 anni o con 42 anni di contributi. Anief chiede l’anticipo per tutti i lavoratori della scuola con riscatto gratuito della laurea
 
Dal 1° gennaio in pensione a 67 anni, per i docenti serve un anticipo: in 150mila rischiano patologie da burnout. Anief: senza correttivi l’Italia verso il record degli insegnanti più vecchi e malati
 
Pensioni, docenti e Ata hanno solo 10 giorni per chiedere di lasciare prima, poi da gennaio torna la Legge Fornero con uscita a 67 anni: appello Anief a nuovo Governo e premier in pectore Giorgia Meloni
 
Arriva ‘Opzione Uomo’ che anticipa la pensione ma taglia l’assegno anche di 600 euro, Anief chiede che la penalità non si applichi ai lavoratori della scuola
 

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