Concorsi Scuola: 2 distinte graduatorie con priorità agli abilitati sui non abilitati dal 2024
Il nuovo sistema di reclutamento scolastico introdotto dal dl 36/22, convertito in legge il 29 giugno 2022, introduce una novità di rilievo per i docenti.
Una grande novità rispetto al passato di cui poco si è parlato finora è la costituzione di una duplice graduatoria per coloro che risulteranno vincitori dei prossimi concorsi (il primo dei quali sarà tra il 2024 e il 2025). Esaminiamo meglio la disposizione.
Graduatorie: priorità ai docenti non abilitati
Per comprendere la recente innovazione, è però prima necessario ricordare che saranno 4 le categorie che avranno accesso ai futuri concorsi:
- Già abilitati (ricordiamo che l’accesso all’abilitazione da 60 CFU/CFA sarà a numero chiuso, come scritto qui: https://www.scuola-blog.it/2023/01/09/abilitazioni-23-24-saranno-a-numero-chiuso/).
- Non abilitati che abbiano almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni, di cui almeno 1 specifico per la classe di concorso per cui si concorre.
- Non abilitati che hanno conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022. Tale requisito d’accesso è transitorio e valido fino al 31/12/2024.
- Non abilitati che hanno conseguito almeno 30 CFU/CFA dei 60 richiesti per l’abilitazione, a condizione che parte dei CFU/CFA sia di tirocinio diretto. Tale requisito d’accesso è transitorio e valido fino al 31/12/2024
Ricordiamo che i decreti attuativi della riforma del reclutamento saranno pubblicati a breve e disciplineranno tra l’altro il contenuto dei 30 CFU requisito d’accesso al concorso e il contenuto dei 60 CFU per l’abilitazione.
Questa precisione era doverosa per comprendere la natura delle 2 distinte graduatorie. Infatti, i docenti che supereranno il concorso saranno assunti secondo due canali differenti:
- I già abilitati saranno assunti dalla relativa GM con un contratto a tempo indeterminato.
- I non abilitati saranno assunti invece dalla relativa GM con un contratto di supplenza annuale; nel corso dell’anno di supplenza conseguiranno l’abilitazione, conseguendo 30 CFU.
Gli abilitati avranno precedenza di assunzione sui non abilitati.
I non abilitati, infatti, saranno assunti con contratto di supplenza annuale soltanto se residuano cattedre vacanti e disponibili, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate.
Lo si legge chiaramente nella legge del 29 giugno 2022:
I vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d) [leggasi: gli abilitati], sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera d -bis ) [leggasi: i non abilitati], che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuino posti vacanti e disponibili.
Una volta assunti, gli abilitati seguiranno l’anno di formazione e prova, superato il quale il docente verrà confermato in ruolo nella scuola in cui ha svolto l’anno di prova.
I non abilitati, invece, una volta sottoscritto il contratto di supplenza annuale, acquisiranno i 30 CFU necessari per l’abilitazione, con costi a proprio carico. Conseguita l’abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
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Docente di lingue e letteratura francese. Mi interessano tutte le dinamiche del concorso e i fatti di politica scolastica
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