Assenze personale ATA: quando si chiamano i supplenti?

La FLC CGIL ha predisposto una guida per comprendere la gestione delle supplenze del personale ATA. La legge di stabilità 2015 (190/14 art.1, c.332) ha disposto il divieto di sostituzione del personale assente per i profili di:

  • assistenti tecnici: non è mai possibile la sostituzione.
  • assistenti amministrativi: è possibile solo nelle scuole che abbiano un organico con meno di 3 assistenti amministrativi.
  • collaboratori scolastici: no, per i primi 7 giorni di assenza.

La nota ministeriale 28597/22, però, ribadisce la validità del provvedimento derogatorio dell’art.1 c.602 della legge finanziaria 2018, secondo cui si può procedere con la sostituzione a decorrere dal 30mo giorno di assenza del titolare per i profili di assistente amministrativo e di tecnico.

Assenza ATA e supplenze per i CS

Per i collaboratori scolastici resta il divieto nei primi 7 giorni di assenza, con la previsione della nota Miur 2116/15, che apre alla possibilità di sostituzione anche prima dei 7 giorni, qualora il dirigente scolastico valuti che ci siano problemi per l’incolumità e la sicurezza degli alunni o per l’assistenza agli alunni diversamente abili o per altre esigenze improrogabili di carattere organizzativo che potrebbero compromettere il diritto allo studio e il funzionamento del servizio.

Inoltre, resta sempre valida la nota Miur 10073/16 che ha previsto la possibilità di conferire le supplenze per tutti i profili, nei soli casi di vacanza di posto per decesso, dimissioni dal servizio, pensionamento in corso d’anno, condizioni che non comportano aggravio di spesa.

Nei casi di assenze contemporanee di più lavoratori può configurarsi un rallentamento, se non una interruzione, del pubblico servizio. Alcuni Uffici Scolastici Regionali hanno richiamato i principi di carattere generale (buon andamento dell’Amministrazione, contemperamento degli interessi, etc..) – come l’USR dell’Emilia Romagna nella nota 4050/16 – che possono essere presi in considerazione da parte delle scuole al fine di garantire, in specifiche situazioni di emergenza, il loro funzionamento e il diritto allo studio costituzionalmente tutelato.

Sostituzione del personale ATA

La guida ricordiamo che il personale ATA non ha l’obbligo contrattuale ad accettare ore aggiuntive per sostituire i colleghi assenti. Qualora venga acquisita la loro disponibilità, è opportuno che la contrattazione di scuola definisca limiti e condizioni per la sostituzione degli assenti, al fine di contenere il ricorso assiduo a tale procedura. L’intensificazione in orario di servizio è un istituto contrattuale che va regolato nel contratto integrativo, retribuito e utilizzato solo in situazioni di emergenza.

Per la sostituzione dei collaboratori scolastici la legge di stabilità 2015 indica (comma 332) l’uso delle risorse per le ore eccedenti che possono essere assegnate dal dirigente scolastico al personale interno. Per gli altri due profili, le risorse destinate del FMOF dovranno essere riparametrate al fine di accantonare una percentuale da destinare ad AA e AT anche a fronte delle sostituzioni.


Il regolamento delle supplenze (DM 430/00) introduce la possibilità di prorogare le supplenze anche oltre la data di termine delle lezioni (art.6 c.4). Considerati i carichi di lavoro, le riduzioni di organico e le crescenti complessità da affrontare nei periodi estivi è opportuno che i dirigenti scolastici, magari in accordo con le RSU, utilizzino tali proroghe per garantire al meglio i servizi in particolare per le operazioni di scrutini ed esami.

DSGA

Per la sostituzione temporanea del DSGA non è prevista la stipula di contratti a tempo determinato (art.56 CCNL), ma la sostituzione avviene con personale interno (assistente amministrativo) che a sua volta è sostituito secondo le regole illustrate in precedenza.

LA GUIDA

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