Supplenze ATA: divieto sostituzione assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. In quali casi e deroghe

La sostituzione tramite supplenze del personale ATA non sempre è possibile: restano validi alcuni vecchi divieti, ribaditi dalla circolare per le supplenze a.s. 2022/23 per gli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici.
La circolare 28597 precisa che “permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016“.
I dirigenti scolastici non possono quindi conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b)
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