Ammissibili emendamenti su concorso ordinario e Straordinario, mobilità, organico Covid
Continua l’iter di conversione parlamentare del decreto Milleproroghe, in questi giorni in Senato per la sua conversione in legge.
Alcuni emendamenti riguardano anche il mondo della scuola.
A poter interessare un certo numero di docenti ci sono, tra gli altri, alcuni emendamenti concernenti le graduatorie ad esaurimento del concorso ordinario (5.43, del gruppo misto), lo scorrimento per i posti dei vincitori rinunciatari del Concorso Straordinario bis (5.40 e 5.41, rispettivamente di FdI e Lega), la deroga ai vincoli della mobilità per l’a.s. 2023/24 dei docenti a tempo indeterminato (5.33, di FdI), la riconferma del cosiddetto Organico Covid (5.1, di M5S), la proroga dei contratti a tempo indeterminato del personale assunto con riserva con superamento anno di prova (5.26, di FdI), la proroga del corso – concorso DS (5.20-5.21, di FdI e Lega)
Questi emendamenti, dopo essere stati inclusi tra i segnalati dai partiti negli ultimi giorni, nella giornata di ieri non sono stati dichiarati inammissibili, sorte subita invece da altri emendamenti. Dunque, approderanno in Senato a metà febbraio, dove sarà il Parlamento a discuterli e decidere se approvarli o meno.
Aggiorneremo sullo sviluppo della situazione
Riportiamo il testo degli emendamenti.
Graduatorie ad esaurimento del concorso ordinario (5.43)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Aggiungere in fine il seguente comma: “11-bis. Le graduatorie di cui all’articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al DD 498 del 21 aprile 2020 e DD 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.”
Scorrimento per i posti dei vincitori rinunciatari del Concorso Straordinario bis (5.40 e 5.41)
5.40
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Petrenga, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono effettuate prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.
5.41
Paganella, Marti, Pirovano, Tosato, Spelgatti, Claudio Borghi, Testor, Dreosto
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. All’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’ultimo periodo è sostituito con i seguenti: “Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 1, comma 116 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono effettuate prorogate all’anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all’anno scolastico 2023/2024. I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l’immissione in ruolo dei vincitori, fatto salvo lo scorrimento degli eventuali rinunciatari, da effettuarsi entro il limite dei posti attribuiti alla procedura di cui al presente comma e, comunque, non oltre la pubblicazione delle graduatorie relative al concorso pubblico bandito ai sensi di cui all’articolo 46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.”.
Deroga ai vincoli della mobilità per l’a.s. 2023/24 (5.33)
Bucalo, Iannone, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
“11-bis. Sono prorogati per l’a.s. 2023/2024 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Possono partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2022″.
Riconferma Organico Covid (5.1)
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Castiello, Lorefice, Trevisi, Cataldi, Damante
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Il termine degli incarichi temporanei attivati ai sensi dell’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa di 390 milioni di euro per l’anno 2023.
1-ter. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 390 milioni di euro per l’anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 1- bis, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.»
Proroga contratti del personale assunto con riserva
Iannone, Bucalo, Cosenza, Marcheschi, Melchiorre, Speranzon, Russo, Pogliese, Sallemi, Ambrogio, Campione, De Priamo, Farolfi, Guidi, Liris, Mancini, Matera, Rapani, Rastrelli, Salvitti, Spinelli, Tubetti, Zedda, Lisei
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto. 11-ter. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
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