Autonomia differenziata/2. La criticità dei LEP
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L’art. 3 del ddl sulla autonomia differenziata relativo alla “Determinazione dei LEP ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” prevede che le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (di seguito, LEP) e i relativi costi e fabbisogni standard sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e, dopo l’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere.
Non sfugga l’ultimo passaggio.
Per i LEP, i Livelli Essenziali di Prestazione – dove “essenziale” è inteso nel senso di “minimale” – a decidere costi e fabbisogni standard anche per l’istruzione non sarà il Parlamento, pur essendo questa decisione di rilevante importanza. È il Governo che decide, mentre le Camere possono soltanto esprimere
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