Si riaprono le Gae per i soli “congelati” Ssis
L’aver conseguito il dottorato di ricerca finalizzato all’accrescimento della preparazione culturale e professionale dell’insegnante non può penalizzarlo precludendogli l’opportunità di essere inserito in Gae.
È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza depositata lo scorso 1 febbraio e, dopo alcune sentenze dello stesso Consiglio di Stato di segno opposto, è finalmente giunto un definitivo chiarimento.
Chi sono i “congelati Ssis”
Con l’espressione “congelati SSIS” la giurisprudenza ha indicato la particolarissima situazione dei docenti i quali, inizialmente ammessi alla frequentazione delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), non hanno poi potuto frequentare i relativi corsi, per la contestuale partecipazione allo svolgimento di dottorati di ricerca.
Gli stessi, poi, non hanno potuto completare l’originario percorso abilitativo prescelto (il canale SSIS) perché tali corsi SSIS sono stati sospesi (“congelati” dall’amministrazione) e, in seguito, non più attivati.
Tuttavia, in virtù della previsione di cui all’art. 15, comma
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