Permessi per motivi familiari e personali: nel Comparto Funzioni Locali non serve più la motivazione. E per la Scuola?
Un recente orientamento applicativo dell’ARAN per il Comparto Funzioni Locali riguarda i permessi per motivi personali o familiari e altri permessi retribuiti, con riferimento all’art. 41 del CCNL siglato il 16/11/2022. Secondo la nuova formulazione del comma 1, “Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari, senza necessità di specifica documentazione e/o giustificazione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato.”
Da quanto sopra, si evince che non è più necessario che il dipendente espliciti la motivazione della sua richiesta di fruizione del permesso, mentre, risulta necessaria la motivazione dell’eventuale diniego alla fruizione che dovrà essere formalizzata da parte del responsabile della struttura secondo le modalità organizzative adottate dagli enti.
Questo orientamento, precisiamo subito, non è attualmente applicabile al Comparto Istruzione, essendo vigenti i CCNL 2006-2009 e CCNL 2018. In
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