Collaboratori del dirigente scolastico non possono redarguire i docenti, si devono limitare allo svolgimento dei compiti per cui vengono delegati
Una docente ci chiede se la vicepreside è legittimata a redarguirla, davanti ai colleghi attraverso una telefonata in vivavoce, per una sua assenza fatta nel giorno degli scrutini di fine primo quadrimestre.
Il ruolo di vicario non esiste più
Incominciamo con il dire che il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste. Esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.
Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici
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