Scuola, formazione delle classi: i genitori possono richiedere l’accesso agli atti? L’avvocato risponde

L’avvocato Maria Rosaria Altieri risponde ad un quesito giunto in redazione da un genitore, in merito alla formazione delle classi nella scuola. Il quesito è: “Salve, noi genitori cosa possiamo fare quando abbiamo la sensazione che da anni vengano fatte classe di serie a e classi di serie b? Quali sono gli strumenti a nostra disposizione? Abbiamo il diritto di chiedere il verbale in cui vengono indicati i criteri per la creazioni di classi, come vengono assegnati i professori? Come possiamo verificare tutto ciò?

La normativa

La normativa che disciplina la formazione delle classi prime e l’assegnazione dei docenti alle classi – l’avvocato risponde – è rinvenibile nel D.Lgs, 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ed in particolare nelle seguenti norme:

  • art. 7, comma 2, lett. b) ai sensi del quale il Collegio dei docenti “formula proposte (…) per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti”.
  • art.10, comma 4, che prevede che il Consiglio d’Istituto indica “i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti”.
  • art. 396, comma 2, lett. d) che stabilisce che al personale direttivo compete “procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti (…) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti”.

Criteri di formazione delle classi prime e di assegnazione dei docenti

Dunque, il Collegio dei Docenti formula le proposte e il Consiglio di Istituto adotta i criteri generali a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi nella formazione delle classi e nell’assegnazione dei docenti.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 11548/2020, confermando un orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio secondo cui il Dirigente Scolastico, pur nell’ambito dei suoi autonomi poteri di gestione del personale, è tenuto al rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Nondimeno, il Dirigente Scolastico potrebbe eccezionalmente adottare decisioni anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio d’Istituto, in quanto, come normativamente previsto, egli è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce, oltre ad essere tenuto all’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Ovviamente, un siffatto provvedimento deve essere fondato su ragioni di particolare importanza e rilievo che devono essere analiticamente indicate nell’atto.

Nella prassi, molti Istituti scolastici cristallizzano i criteri così come approvati dagli organi competenti sopra indicati in un apposito regolamento e affidano il compito di procedere materialmente alla costituzione delle classi prime ad una commissione interna costituita da docenti.

Accesso agli atti: l’Avvocato risponde

Ciò posto – conclude l’avvocato Altieri è possibile senz’altro fare accesso agli atti chiedendo copia dei verbali del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti ove sono stati deliberate le proposte e i criteri di assegnazione, ovvero copia del regolamento, qualora non pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto (in quest’ultimo caso può essere utile qualificare l’istanza come “accesso agli atti ovvero accesso civico generalizzato”).


Ottenuta la documentazione è possibile valutare se la scuola si sia attenuta o meno ai criteri adottati e rilevare eventuali violazioni.

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