Guida ai permessi brevi per docenti e personale ATA: quante ore, quando e come recuperarle
Com’è noto, sia il personale docente che il personale ATA può usufruire di permessi brevi dal lavoro.
In questo articolo, Oggi Scuola approfondirà la tematica, facendo emergere quando e come è possibile fruire di questi permessi ed evidenziando le differenze tra personale docente ed ATA.
DIFFERENZE TRA PERSONALE DOCENTE E ATA IN MATERIA DI PERMESSI BREVI
Come previsto dall’art. 16 del CCNL vigente, al dipendente con contratto a tempo determinato e indeterminato dispone, compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio.
Più in particolare, per il personale docente questi permessi possono avere una durata massima di due ore.
A titolo esemplificativo si consideri che se un docente il martedì ha 5 ore di lezione potrà al massimo richiedere 2 ore di permesso. Se avesse una sola ora di lezione, invece, non potrà in alcun modo richiedere il permesso.
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio, anche dietro corresponsione di ore eccedenti.
Ciò significa, quindi, che la fruizione del permesso per il docente potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.
Per quanto riguarda il personale ATA, invece, la durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore. In questo caso, inoltre, la concessione dei permessi è subordinata solo alle esigenze di servizio.
Inoltre, il CCNL stabilisce che nel corso dell’anno scolastico i permessi complessivamente fruiti
- non possono eccedere 36 ore per il personale A.T.A.
- non possono superare l’orario settimanale di insegnamento per il personale docente
QUANDO E COME RECUPERARE LE ORE DI PERMESSO
Innanzitutto, è importante ricordare che entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate.
È possibile prestare tale servizio in una o più soluzioni e sarà il dirigente scolastico a stabilire la soluzione più congeniale con ordine di servizio scritto.
Il recupero per i docenti dovrà consistere prioritariamente in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici integrativi (in primis nella classe in cui il docente si è assentato durante il permesso).
A tal proposito, l’art. 16 del CCNL/2007 specifica che: “Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso”.
Per questo si ricorda che non è possibile recuperare le ore non lavorate in attività di non insegnamento.
Per quanto riguarda il personale ATA, il recupero delle ore usufruite a titolo di permesso breve può avvenire anche in più soluzioni in relazione a quelle che sono le esigenze di servizio all’interno dell’istituzione scolastica.
Il recupero per il personale ATA è bene che sia concordato con il Dsga.
LA TRATTENUTA
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore di permesso (a meno di assenze legittime), pena la trattenuta della somma pari alla retribuzione spettantegli per il numero di ore non recuperate.
La trattenuta non potrà essere disposta se entro i due mesi successivi dalla fruizione del permesso il mancato recupero delle ore non è imputabile al dipendente.
L’eventuale trattenuta è oraria ed è applicata sullo stipendio lordo prima di applicare le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Per i docenti va identificata nell’ora di lezione, per il personale ATA se la frazione supera i 30 minuti si arrotonda per eccesso, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore.
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