Ferie maturate e non godute: tutti i dettagli per docenti e ATA annuali e contratti COVID
Giungono alla redazione di Oggi Scuola diverse richieste di informazioni circa il tema delle ferie maturate ma non godute da parte del personale con contratto a tempo determinato sia docente che ATA.
La Spending review 2012 ha modificato la disciplina che regolamentava le ferie vietando la loro monetizzazione.
Questa norma è stata ulteriormente modificata dalla legge di stabilità 2013.
Questa ha previsto una particolare eccezione per il personale supplente a tempo determinato della scuola, nel caso in cui la brevità del contratto non consenta la fruizione delle ferie maturate.
Come disciplinato dall’art. 19 del CCNL, quindi, i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato.
LE FERIE PER IL PERSONALE DOCENTE
Il personale docente che abbia maturato ferie, fruisce di queste durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre, durante la restante parte dell’anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate.
In quest’ultimo caso, prima la scuola si accerta di poter ricorrere alla sostituzione del docente senza oneri aggiuntivi.
Il personale ATA può fruire delle ferie maturate durante l’anno, anche in modo frazionato, ma compatibilmente con le esigenze di servizio.
Se il personale ATA è in servizio sino al 31 agosto deve avere assicurati almeno 15 giorni di riposo continuativi nel periodo tra il 1 luglio e il 31 agosto.
LA MANCATA FRUIZIONE DELLE FERIE NON GODUTE
In caso di mancata fruizione, totale o parziale, si dovrebbe ricorrere alla liquidazione delle ferie non godute.
Per il personale supplente, questa soluzione è stata limitata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che, all’art. 5, comma 8, prevede
“la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Da qui si deduce che:
- Per il personale docente: dal calcolo dei giorni da liquidare ai supplenti brevi o a quelli con contratto al 30 giugno vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche; per colo che abbiano un incarico al 31 agosto la fruizione avviene regolarmente durante il periodo estivo di sospensione didattica;
- Per il personale ATA: in caso di supplenti con contratti di supplenza breve e saltuaria (e contratti COVID) si mantiene generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie, come previsto dalla norma, in proporzione al servizio prestato, sottratti i giorni eventualmente fruiti nei periodi indicati.
Riassumendo, quindi, i supplenti annuali fino al 31 agosto possono fruire delle ferie non godute tra luglio e agosto.
I supplenti con contratto fino al 30 giugno recuperano le ferie nei periodi contrattualmente previsti e nel rispetto delle modalità di turnazione previste nel piano delle attività.
Potranno quindi essere monetizzate solo le giornate di ferie che non è stato possibile fruire per motivate esigenze di servizio.
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