Assenze per malattia, fasce di reperibilità per il personale scolastico e casi di esonero

Nel caso di assenza per malattia, tutti i dipendenti sono tenuti a farsi trovare al proprio domicilio in caso di visita fiscale durante degli orari ben precisi.
L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
Casi di esonero
Le norme vigenti non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità; pertanto il controllo concordato è sempre possibile.
Il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”
Continua la lettura su: https://www.tecnicadellascuola.it/assenze-per-malattia-fasce-di-reperibilita-per-il-personale-scolastico-e-casi-di-esonero Autore del post: Tecnica della Scuola Fonte: