Mobilità 2023/24, la specializzazione sostegno è valutabile ai fini del punteggio? Chiarimenti

La specializzazione su sostegno è valutabile come titolo culturale ai fini del punteggio della mobilità 2023/24? La tabella titoli relativa ai trasferimenti e i passaggi di cattedraruolo prevede la valutazione di alcuni titoli culturali, tra cui i diplomi di specializzazione post-laure(almeno biennali) dottorati, master di primo e secondo livello, diplomi accademici e lauree. Ma la specializzazione su sostegno è inclusa fra questi? Sono molti a chiederlo, per cui diamo una risposta semplice e chiara sulla questione.

Specializzazione sostegno e mobilità: per cosa è valutabile?

Il titolo di specializzazione sul sostegno non rientra fra i titoli culturali valutabili ai fini del punteggio della mobilità. Viene valutato sì, ma soltanto come titolo di accesso. In altre parole, è un requisito fondamentale per richiedere il trasferimento da posto comune a posto di sostegno eo il passaggio di ruolo da un gradoordine all’altro (su posto di sostegno). Che non sia un titolo valutabile ai fin del punteggio è indicato chiaramente nella nota 11 bis, alla tabella titoli inserita con riferimento ai diplomi di specializzazione. Lì possiamo leggere quanto segue:

Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – artt. 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio”.

In conclusione

Dunque il titolo di specializzazione su sostegno è un titolo valido sia per l’accesso ai ruoli, sia per il passaggio, ma non dà punteggio. La stessa nota chiarisce che non sono valutabili neanche il titolo di abilitazione conseguito tramite la SSIS (per l’insegnamento nella scuola secondaria) e il titolo di abilitazione conseguito tramite i due cicli TFA banditi nel 2012 e nel 2014, nonostante si tratti di procedure ad accesso selettivo. Chi possiede queste tipologie di titoli non può inserirli nella domanda di mobilità ai fini del punteggio finale per il trasferimento.

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