Specializzazione sostegno in Spagna, due nuove sentenze del CdS

Il Consiglio di Stato annulla il rigetto dell’istanza di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna. Il MIM deve valutare il percorso formativo estero. Con due sentenze gemelle rese in data 08/03/2023, su ricorso patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego del riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna presso l’Università Cardenal Herrera- CEU di Castellón. Il supremo consesso amministrativo ha affrontato le questioni costituenti i principali motivi di rigetto del MIM, affermando una serie di principi che hanno finalmente dato ragione alle pretese dei docenti abilitati/specializzati in Spagna.

Specializzazione sostegno in Spagna e istanza di riconoscimento

Nello specifico, il provvedimento di rigetto era essenzialmente motivato sull’incompetenza del Ministero dell’Istruzione a decidere sull’istanza di riconoscimento (in quanto, a dire del MIM, avrebbe dovuto essere competente il Ministero dell’Università) e sulla mancanza dell’Acreditacion. Quanto al primo punto, accogliendo integralmente l’impianto difensivo dell’Avv. Altieri, il Consiglio di Stato ha affermato la competenza del Ministero dell’Istruzione (e del Merito) a decidere sulle istanze di riconoscimento del titoli di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguiti all’estero, in quanto presso il Ministero dell’Istruzione, vi è Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

Al suo interno è istituito l’Ufficio VIII, denominato “Internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e riconoscimento titoli conseguiti all’estero”. Tale ufficio è competente, tra l’altro, al “Riconoscimento dei titoli per l’esercizio della professione docente conseguiti all’estero”, sicché il riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione di docente di sostegno conseguito in Spagna non può che essere di competenza del Ministero dell’Istruzione e non del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Questione dell’accreditamento: la decisione del Consiglio di Stato

Quanto al necessario possesso dell’Acreditacion, il Consiglio di Stato ha condiviso il rilievo della difesa delle ricorrenti secondo cui tale attestato di competenza viene rilasciata dal Ministerio del Educaciòn Culturay Deporte di Madrid unicamente a chi consegue il titolo di docente nelle Università spagnole e non anche, come nel caso di specie a chi consegue il titolo di docente in Italia, e si specializza sul sostegno nel paese iberico. Inoltre, ribadendo i principi espressi nelle recenti sentenze rese dall’Adunanza Plenaria lo scorso 28/12/2022 in merito ai titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Romania e in Bulgaria, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.

Esso si limita a ritenere indefettibile la mancata produzione dell’Acreditación senza dare conto di alcuna attività istruttoria compiuta e senza neppure analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti, perché il Ministero deve valutare in concreto, all’esito di appropriata istruttoria e di congrua motivazione, se il percorso di specializzazione seguito in Spagna dall’interessata abbia il medesimo contenuto “professionalizzante” di quello richiesto in Italia per essere ammessi in Italia all’insegnamento di sostegno, salva, se necessario, l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.

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