Cassazione, quando il risarcimento del danno ai precari è esentasse

La Cassazione, con sentenza 6827/2023 conferma il principio secondo cui stipulare contratti a tempo determinato in successione tra loro per esigenze lavorative non transitorie, determina un risarcimento dei danni ai precari, come perdita di chance, e questo non è soggetto a tassazione. La Corte stabilisce che tale tipo di risarcimento, dovuto alla violazione delle disposizioni del lavori a tempo determinato, non deve essere sottoposto a prelievo fiscale.

Risarcimento per abuso dei contratti a termine: il fatto

Il Ministero dell’Istruzione era stato condannato al pagamento del risarcimento dei danni ad un precario per abuso illegittimo dei contratti a termine. Questo atteggiamento viola l’articolo 36 del decreto legislativo 165/01. Il danno era stato quantificato in 5 mensilità di retribuzione. L’agenzia delle Entrate ha operato il prelievo fiscale e il dipendente ha chiesto il rimborso. Dopo il silenzio-rifiuto da parte di quest’ultima, il dipendente ha proposto il ricorso in Commissione Tributaria, che per 2 volte (appello incluso) ha definito il prelievo fiscale legittimo.

La questione è così giunta in Cassazione, dove è stato fatto notare che la natura della somma era risarcitoria e non reddituale, per cui non dovrebbe essere soggetta a tassazione. Poco importa che per quantificarla il giudice abbia scelto come metro la mensilità (corrispondeva appunto, a 5 mensilità di retribuzione). Per la Cassazione, il ricorso è fondato. Le somme percepite a titolo risarcitorio non costituiscono reddito imponibile se non hanno lo scopo di risarcire un danno dovuto alla mancata percezione di un reddito. Il danno emergente, dunque, non è tassabile.

Risarcimento di natura risarcitoria

In questo caso, il risarcimento era di natura risarcitoria in quanto, come spiega Italia Oggi, riconosciuto sulla base della violazione del Dl 165/01 (art 36) che prevede il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con la Pubblica Amministrazione anche quando vengono violate le norme riguardanti le assunzioni e l’impiego dei lavoratori, fermo restando il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione delle relative disposizioni imperative.

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