Pensione “Quota 103”, indicazioni INPS su importo spettante e incumulabilità con redditi di lavoro
L’articolo 1, comma 283, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile” al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Si tratta della cd. Quota 103, cui può accedere anche il personale scolastico.
Ricordiamo, in proposito, che i dipendenti del Comparto scuola hanno dovuto presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio scorso, con decorrenza dal 1° settembre 2023.
Con circolare n. 27 del 10 marzo 2023, l’INPS ha fornito alcune indicazioni.
Importo della pensione
Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione
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