Docenti neoassunti e vincolo triennale, mobilità con riserva a.s. 2023/24. E l’assegnazione provvisoria? Al momento divieto per l’interprovinciale

Di Nino Sabella

I docenti neoassunti, a decorrere dall’a.s. 2022/23, sono sottoposti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione. Cosa si può fare durante i tre anni di blocco.

Vincolo neoassunti

Trasferimenti e passaggi

I docenti di tutti i gradi di istruzione neoassunti in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2022/23, sono sottoposti al vincolo triennale, derivante dal combinato disposto di cui all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017 [sostituito dall’art. 44/1,  lettera g), del DL 36/2022, convertito in legge n. 79/2022] e all’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 [modificato dall’art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022]. La predetta normativa è stata in parte richiamata dall’OM n. 36/2023, ove leggiamo quanto segue:

i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2022/2023 permangono

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