Supplenze e rientro in servizio del docente titolare dopo il 30 aprile, chiarimenti

La questione riguardante il rientro in servizio del docente dopo il 30 aprile, dopo un’assenza continuativa di almeno 150 giorni, va inevitabilmente a scontrarsi con quello che è uno dei principi base per lo studente, ovvero la continuità didattica, a prescindere dal fatto che altri fattori, primo fra tutti quello del ‘valzer’ dei supplenti, non possono garantire tale principio.

Docente che rientra in servizio dopo il 30 aprile, chiarimenti sulla normativa

L’articolo 37 del CCNL scuola 2006-2009 fa riferimento a questa particolare situazione. Qui viene disposto quanto segue: ‘Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali’.

In base a quanto sopra disposto, il principio della continuità didattica è quello che deve prevalere in casi come questi: ecco perché si cerca di evitare dei cambiamenti che potrebbero avere un certo impatto sugli studenti per quanto riguarda le valutazioni. Secondo il suddetto articolo 37, pertanto, il docente che è stato assente può sì rientrare ma dovrà essere impiegato in supplenze o nello svolgimento di interventi didattico ed educativi integrativi o in altri compiti connessi al regolare funzionamento delle attività scolastiche.

Il docente supplente, d’altro canto, provvederà a concludere il suo servizio sino al termine dell’anno scolastico, partecipando, dunque, in maniera attiva agli scrutini, alle valutazioni finali e all’eventuale esame di maturità, qualora debba ricoprire il ruolo di commissario.
Tale principio viene applicato anche nel caso in cui il docente assente abbia un contratto a tempo determinato sino al 31 agosto, al 30 giugno o sino al termine delle lezioni. Qualora si dovesse andare incontro a queste casistiche, si dovranno considerare i diversi limiti di assenza previsti per i supplenti, visto che i periodi riguardanti le assenze per malattia o ferie vengono calcolati diversamente rispetto ai docenti di ruolo.

Occorre sottolineare, infine, che nel caso in cui si vada incontro ad un assenza continuativa del docente titolare, con rientro dopo il 30 aprile, il contratto originariamente stipulato dal docente supplente dovrà essere adattato alla nuova situazione, ovvero dovrà essere prorogato sino al termine dell’anno scolastico, tenendo conto delle valutazioni e degli scrutini.

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