Assenza per malattia, congedo parentale continuativo o ciclico: chiarimenti

Congedo parentale, in merito alla fruizione del congedo parentale e alle diverse casistiche ad esso legato, spesso occorre chiarire alcuni aspetti legati alla malattia del lavoratore, collegata in taluni casi con quella del bambino. Un quesito inviato da una nostra lettrice coglie lo spunto per trattare l’argomento che è stato illustrato, in maniera precisa ed esaustiva, dall’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Congedo parentale e le varie tipologie di assenze: l’Avvocato risponde

L’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha fornito un’esauriente risposta al quesito posto da una nostra gentilissima lettrice per la rubrica ‘L’Avvocato risponde‘, a proposito del congedo parentale connesso con la malattia del figlio. Il quesito posto alla nostra redazione è il seguente: ‘Buongiorno. Sono in congedo parentale. Sia io che il bimbo siamo malati. Posso chiedere la malattia per uno dei due e interrompere il congedo?’

La risposta dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri  

‘Premesso che il lavoratore può sempre utilizzare la tipologia di assenza che ritiene più utile – ha esordito così l’Avvocato Maria Rosaria Altieri – la domanda posta dalla lettrice sembra vada intesa come diretta a sapere se cambiando la tipologia di assenza, le giornate festive successive al giorno ultimo dell’assenza, ad es. sabato e domenica, vadano conteggiate nel periodo di assenza. Bisogna distinguere tre ipotesi: il caso del docente che si assenti continuativamente per motivi differenti, il congedo parentale continuativo, il congedo parentale ciclico.

Nel primo caso, quello in cui l’assenza continuativa si riferisca a due istituti giuridici differenti (ad esempio congedo parentale e malattia del docente o del bambino), il sabato (in caso di settimana corta) e la domenica non vengono calcolati nel periodo di assenza. Dunque, se ad un primo periodo di assenza che termina il venerdì dovuto ad esempio a congedo parentale, segue un periodo di assenza che inizia dal lunedì successivo per malattia del docente, il sabato e la domenica non verranno conteggiati nel periodo di assenza.

In tal senso si è espressa la Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 108127 del 15/6/1999 che ha stabilito che “nel caso di fruizione continuativa di due diversi istituti giuridici diversi (es: malattia e congedo parentale o viceversa), i giorni festivi intermedi ai due periodi di assenza devono essere considerate solo giornate non lavorative da non ricomprendere, quindi nel calcolo della durata dei due istituti”. Nel medesimo senso si è espresso anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 1 del 03/02/2012 secondo cui “Tali giornate [sabato e domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”.

Il caso del congedo parentale continuativo si verifica quando il lavoratore fruisce del congedo parentale dal lunedì al venerdì (nel caso di settimana corta) per poi usufruire nuovamente del congedo parentale nella settimana successiva, sempre dal lunedì al venerdì. Il congedo parentale ciclico si configura quando un periodo di assenza inizia con il congedo parentale o per malattia del bambino e termina con lo stesso tipo di congedo, ma questo viene intervallato da un altro tipo di assenza (come ferie o malattia), in cui il docente non riprende servizio. Sia nel caso di congedo parentale continuativo che nel caso di congedo parentale ciclico, le giornate festive il sabato e la domenica ricadenti tra le due settimane andranno computate come congedo, a meno che il dipendente non riprenda effettivamente servizio.

Infatti, l’art. 12, comma 6, del CCNL Scuola 2007 (non modificato dal CCNL 2018) stabilisce che “I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 (congedo parentale e per malattia del figlio, ndr), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. Pertanto, alla luce della suddetta disposizione contrattuale, se tra due periodi di congedo parentale e/o congedo per malattia del figlio non intercorre almeno un giorno di lavoro effettivo, devono essere computati o come congedo parentale o come congedo malattia del figlio anche i sabati e le domeniche ricompresi tra gli stessi.

In conclusione, per rispondere alla domanda della lettrice, la stessa potrà senz’altro cambiare la tipologia di assenza e in tal modo anche evitare che vengano conteggiati i giorni festivi compresi tra la cessazione dell’uno e l’altro periodo. Se però il congedo è ciclico o continuativo, per evitare che le giornate festive vangano computate al periodo di congedo, dovrà assumere effettivo servizio.

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Scuola e congedo parentale all’80%: le FAQ dell’INPS a chiarimento

La legge di bilancio 2024 ha introdotto importanti modifiche riguardanti l’indennità di congedo parentale. In particolare, l’indennità è stata elevata dal 30% al 60% della retribuzione, con la possibilità di raggiungere l’80% per il solo anno 2024. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e quali sono i requisiti per beneficiare di questa nuova normativa.
Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?
L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti. Altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata, sono escluse da questa modifica.
In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?
L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispetto al primo. In pratica, i genitori potranno usufruire di un congedo parentale più lungo senza perdere parte del proprio stipendio.
Requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale
Per poter beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

Il mese di congedo parentale deve essere fruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) deve terminare dopo il 31 dicembre 2023.

FAQ INPS CONGEDO PARENTALE 2024
1.Domanda: Chi può beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedo parentale?Risposta: L’aumento dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre sonoescluse tutte le altre categorie di lavoratori, come i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestioneseparata.
2.Domanda: In cosa consiste l’aumento dell’indennità di congedo parentale?Risposta: L’aumento dell’indennità non aggiunge un mese di congedo parentale, ma incremental’indennità al 60% della retribuzione (o all’80% per il solo anno 2024) per un ulteriore mese rispettoal primo.
3.Domanda: Quali sono i requisiti per beneficiare dell’aumento dell’indennità di congedoparentale?Risposta: L’ aumento dell’indennità è riconoscibile a condizione che il mese di congedo parentale siafruito entro i 6 anni di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione oaffidamento) e il congedo di maternità o paternità (alternativo o obbligatorio) termini dopo il 31dicembre 2023.
4. Domanda: Come viene gestita la fruizione del congedo parentale se uno dei genitori èlavoratore dipendente e l’altro no?Risposta: Se uno dei genitori è lavoratore dipendente e l’altro no, l’ulteriore mese di congedoparentale indennizzato spetta solo al genitore dipendente.
5. Domanda: Quindi come è indennizzato il congedo parentale per i genitori che cessano ilcongedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023?Risposta:– Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingressoin famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;– un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni divita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;– sette mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;– i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizionereddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. 151/2001.
6. Domanda: Come posso presentare la domanda di congedo parentale?Risposta: La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso il portale istituzionalewww.inps.it, il Contact center integrato o gli Istituti di Patronato.Sarà il datore di lavoro ad erogare la maggiorazione in busta paga, secondo le indicazioni fornite daInps con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024.
7. Domanda: Qual è la differenza tra il congedo parentale indennizzato al 60% e all’80%?Risposta: La differenza risiede nell’ammontare dell’indennità: il congedo indennizzato all’80% èprevisto solo per il 2024, mentre dal 2025 in poi l’indennità sarà al 60%.
8. Domanda: Cosa succede se un genitore non fruisce del congedo parentale?Risposta: Se un genitore non fruisce del congedo parentale, i suoi mesi non trasferibili non possonoessere fruiti dall’altro genitore.
9. Domanda: Se il padre fruisce del congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023,quali sono i suoi diritti di congedo parentale?Risposta: Se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo oobbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, il padre ha diritto a un mese di congedo parentaleindennizzato all’80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulterioremese indennizzabile all’80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entroil 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 annidi età del figlio.Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedoparentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternitàsuccessivamente al 31 dicembre 2023.
10. Domanda: Quando si parla di mensilità ai fini del congedo parentale, vanno considerati imesi di calendario o 30 giorni?Risposta: La durata del periodo di congedo parentale è esattamente pari ad un mese o ad un multiplodello stesso (es.: dal l ° gennaio al 31 gennaio ovvero dal 18 febbraio al 17 marzo) si computano unoo più mesi interi.Se i periodi sono di durata inferiore al mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodofino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari ad un mese.Se i periodi sono di durata superiore ad un mese (ma non multipli dello stesso), si computa il meseod il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando comeresto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.
11. Domanda: Se un genitore ha terminato il congedo di maternità obbligatoria prima del 31dicembre 2023, mentre l’altro ha usufruito del congedo di paternità obbligatorio a gennaio 2024(quindi dopo il 31 dicembre 2023), ricorrono i presupposti per poter accedere all’ulterioremensilità indennizzata all’80%?Risposta: Si, perché si prende in considerazione l’ultimo congedo fruito, quindi il congedo dipaternità obbligatorio. Dunque, la coppia potrà fruire di un mese di congedo parentale all’80% inragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentaleall’80%, se fruito nel 2024, per effetto delle disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

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