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Di redazione

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Docenti e secondo lavoro: i casi di incompatibilità assoluta e relativa. Attenzione, evitare decisioni fai da te

Di Nino Sabella

Gli impiegati pubblici, ivi compresi i docenti, hanno il dovere di esclusività di svolgimento dell’attività lavorativa nei confronti della pubblica amministrazione. Cosa succede nel caso in cui si svolga un’attività incompatibile?
Incompatibilità
I docenti (come tutti gli impiegati pubblici) non possono svolgere attività extra-istituzionali, ai sensi del DPR n. 3/1957 e del D.lgs. n. 165/2001, richiamati dal D.lgs. n. 297/94.
La suddetta normativa prevede comunque delle eccezioni, ossia delle attività che possono essere esercitate previa autorizzazione del dirigente scolastico.
In linea generale, come ha scritto anche l’URS Sicilia nella nota del 31/08/2020, la normativa relativa alle incompatibilità distingue tra:

incompatibilità assolute (per cui l’ulteriore attività lavorativa non può essere svolta)
incompatibilità relative o condizionate alla preventiva autorizzazione del dirigente scolastico
attività che possono essere svolte senza autorizzazione del DS

Focalizziamo la nostra attenzione sulle attività di cui al punto 1 sopra riportato.
Incompatibilità assolute
Il personale docente a tempo sia pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% non può:

esercitare attività commerciale, industriale e professionale
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati
accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione (dal predetto divieto sono escluse le società cooperative)
tenere lezioni private ad alunni dell’istituzione scolastica in cui si presta servizio [per svolgerle con alunni di altri istituti è necessaria comunque l’autorizzazione del dirigente scolastico (evidenziamo che per i dirigenti scolastici il divieto è assoluto, in quanto – diversamente dai docenti – non possono svolgere lezioni private in generale e non solo con gli allievi del proprio istituto)
svolgere attività in favore di un’altra amministrazione pubblica

L’incompatibilità assoluta, inoltre, si realizza ogni qualvolta l’ulteriore attività esercitata si ponga in conflitto di interessi con l’attività ordinaria, ossia con l’insegnamento (intendendo con ciò anche tutte le altre attività ad esso riferite).  La verifica dell’eventuale conflitto di interessi spetta al dirigente scolastico nell’ambito della procedura autorizzatoria.
Docenti part-time sino al 50%
I docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50% sono esclusi dal regime delle incompatibilità, tuttavia sono tenuti a comunicare al dirigente scolastico (come da CCNL 2016/18) l’ulteriore attività intrapresa, affinché lo stesso (DS) possa verificare che:

l’attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite allo stesso;
che l’interessato abbia tempestivamente comunicato all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi).

Provvedimenti
Cosa succede qualora il dirigente scolastico venga a conoscenza di una violazione riguardo al regime delle incompatibilità ossia che un docente svolga una delle sopra elencate attività rientranti tra quelle incompatibili?
Il dirigente è tenuto a diffidare il docente a cessare dalla situazione di incompatibilità optando, entro il termine di 15 giorni, per una delle attività svolte.
In caso di:

inottemperanza alla diffida (entro il succitato termine di 15 gg), ossia nel caso in cui il docente prosegua nello svolgimento dell’attività di insegnamento e dell’ulteriore attività incompatibile, il rapporto di lavoro è risolto per incompatibilità (quindi il docente è licenziato, perdendo il posto di ruolo o la supplenza);
ottemperanza alla diffida, il docente non vede risolto il rapporto di lavoro (quindi non perde il ruolo o la supplenza), tuttavia può essere sottoposto comunque a procedimento disciplinare.

Evidenziamo che il licenziamento, oltre che per incompatibilità, può essere un licenziamento disciplinare per falsità dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro. Ciò si verifica nel caso in cui il docente svolga l’ulteriore attività già prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e, in fase di sottoscrizione del contratto con la scuola, dichiari di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge. 
Quanto detto nel punto 1 sopra riportato vale anche per i docenti in part-time con prestazione lavorativa sino al 50%, nel caso in cui il dirigente scolastico, in seguito alla comunicazione fatta dal docente in merito all’ulteriore attività svolta (o anche in assenza della predetta comunicazione), venga a conoscenza della sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività svolta dal dipendente (anche se in part time) e le funzioni istituzionali dello stesso. In tal caso, come suddetto, il dirigente diffida il docente dal cessare, entro 15 giorni, l’attività ulteriore a pena di decadenza dall’impiego pubblico.
NB: quanto suddetto non riguarda chi deve ancora stipulare il contratto di lavoro che, a tal fine, deve essere libero da ulteriori attività lavorative. Al riguardo leggi Docenti neoassunti 2022 o con nomina supplenza, PRESA DI SERVIZIO: non si può differire per svolgere altro lavoro. Incompatibilità
Per il procedimento autorizzatorio, ossia per ottenere l’autorizzazione del DS allo svolgimento delle attività che non sono incompatibili, leggi Docenti e secondo lavoro, dirigente scolastico deve autorizzare l’ulteriore attività. Procedimento

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Argomenti: incompatibilità

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