Ferie non godute per complicanze della gravidanza, entro quando devono essere fruite?
Con Orientamento applicativo CIRS109 l’ARAN ha risposto ad un quesito riguardante la fruizione delle ferie non godute:
Una collaboratrice scolastica assente prima per complicanze in gravidanza, successivamente per astensione obbligatoria ed infine per puerperio può usufruire dei 25 giorni di ferie residue relative all’anno scolastico precedente? Tale fruizione potrebbe essere posticipata dalla scuola a luglio e ad agosto dell’anno scolastico in corso, durante la sospensione dell’attività didattica, od eventualmente alla fine dell’attività didattica della scuola primaria e secondaria?
Questa è la risposta dell’ARAN:
La fruizione delle ferie nel comparto scuola viene disciplinata dall’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007, che così sancisce : “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal
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