Mobilità docenti 2023, precedenza per assistenza: quale preferenza andava espressa per prima?

In quale comune si esercita la precedenza del docente che assiste il figlio con disabilità, nell’ambito delle operazioni di mobilità?

Rispondiamo a un quesito, posto in redazione da una nostra lettrice, ricordando dapprima la tempistica relativa alle operazioni di mobilità e le condizioni per fruire della suddetta precedenza.

Tempistica mobilità

Le domande di mobilità sono state presentate dagli interessati entro il 21 marzo u.s., per cui se ne attendono adesso gli esiti. Nel frattempo, gli ATP stanno inviando le lettre di notifica e convalida delle istanze presentate. Di seguito la tempistica relativa a tutte le operazioni di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra:

  • Presentazione domande: 6 – 21 marzo 2023 (già effettuata)
  • Comunicazione posti disponibili al SIDI: termine ultimo 27 aprile 2023
  • Comunicazione domande di mobilità al SIDI: termine ultimo 2 maggio 2023
  • Pubblicazione movimenti: 24 maggio 2023

Precedenze

Gli interessati partecipano ai movimenti in base al punteggio (derivante da: anzianità di servizio, esigenze di famiglia e titoli generali) e alle eventuali precedenze, di cui fruiscono e che permettono loro di essere soddisfatti prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio.

Queste le precedenze indicate nell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25:

  1. I Disabilità e gravi motivi di salute (non vedenti; emodializzati)
  2. II Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità
  3. III Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  4. IV Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
  5. V Personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità
  6. VI Personale coniuge di militare o di categoria equiparata
  7. VII Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
  8. VIII Personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al CCNQ sottoscritto il 4/12/2017

Precedenza punto IV: condizioni

La precedenza di cui al IV summenzionato riguarda il personale che assiste un soggetto con grave disabilità, nell’ordine:

  1. docente-genitore che assiste il figlio  (anche adottivo) con grave disabilità o docente che esercita, a seguito di provvedimento giudiziario, legale tutela del disabile in situazione di gravitànel caso in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza perché totalmente inabili, la precedenza viene riconosciuta, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita tutela legale: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
  2. docente-coniuge o convivente di fatto di soggetto con grave disabilità: la precedenza si applica nella I, II e III fase della mobilità;
  3. docente-figlio che assiste il genitore con grave disabilità: la precedenza si applica nella I fase (limitatamente ai trasferimenti tra distretti diversi dello stesso comune) e nella seconda fase della mobilità [evidenziamo che il D.lgs. n. 105/2022 (che ha modificato la legge n. 104/92) ha abolito la figura del referente unico, per cui la precedenza in esame può essere riconosciuta anche a più figli, alle previste condizioni].

Di seguito le condizioni affinché il docente genitore, che assiste il figlio con grave disabilità, possa fruire della precedenza in questione (punto 1 sopra riportato):

  1. la precedenza si applica all’interno e per la provincia comprendente il comune di domicilio dell’assistito (il figlio nel nostro caso);
  2. la precedenza spetta a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il suddetto comune di domicilio dell’assistito ovvero il distretto sub comunale in caso di comuni
    con più distretti. Qualora nel predetto comune di domicilio non siano presenti scuole esprimibili, va espresso il comune viciniore oppure una scuola con sede in un altro comune non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Buonasera avrei bisogno di un chiarimento, sono una docente di scuola secondaria di secondo grado, ho prodotto domanda di mobilità interprovinciale con precedenza per legge 104 di figlio minore. Nel comune dove siamo domiciliati sia io che mio figlio è presente una scuola che è sede staccata di un istituto che ha sede in un altro comune . Ora nella lettera di convalida l’ATP sostiene che è sbagliato questa scelta perché dovevo mettere il comune viciniore e non considerare la presenza di questa scuola . È corretto ciò che sostiene l’ATP? Perché nel contratto nazionale di lavoro all’articolo 13 punto 4 dice che è possibile. 

Rispondiamo alla nostra lettrice, affermando che la stessa ha ragione, perché così leggiamo nell’articolo 13, comma 1 – punto IV, del CCNI 2022/25:

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che
abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni
con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o
distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta
precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente
ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell’assistito.

Dunque, come detto anche sopra e come leggiamo nel CCNI, in assenza di posti richiedibili nel comune di domicilio dell’assistito, l’interessato può scegliere di indicare il comune viciniore oppure una scuola con sede di organico in un comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel predetto comune di domicilio dell’assistito.

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