Assenze per malattia supplenti annuali al 31 agosto e al 30 giugno, chiarimenti

Conteggio periodi di malattia per supplenti annuali al 31 agosto o 30 giugno, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) ha recentemente espresso un nuovo orientamento per quanto riguarda il conteggio dei 30 giorni di assenza per malattia per i docenti che sottoscrivono un contratto di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno. Vediamo, in dettaglio, le normative di riferimento.

Conteggio periodi di malattia per supplenti annuali al 31 agosto o 30 giugno: orientamento ARAN

In riferimento alle supplenze sino al 31 agosto o al 30 giugno, l’ARAN ricorda come l’articolo 19 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, comma 1, preveda per il personale assunto a tempo determinato l’applicazione, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, delle disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni dei commi successivi.

In particolar modo, i commi 10 e 15 dispongono che, in caso di malattia, il personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del rapporto, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a trenta giorni annui retribuiti al 50 per cento: a tale personale, inoltre, si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’articolo 17, comma 9.
Il medesimo comma 9 esclude dal conteggio dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, oltre a quelli relative ai giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Ai fini del beneficio, quindi, vanno computate anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle sopracitate terapie, purché anch’essi certificati secondo la normativa vigente. Pertanto, ai fini del riconoscimento del beneficio, il lavoratore sarà chiamato a produrre un’adeguata certificazione medica da cui risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita.

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