In maternità spettano le ferie? Possono essere monetizzate?

Ferie e maternità sono compatibili? La neo-mamma ha diritto ad usufruirne o alla monetizzazione del periodo di ferie spettante? Una lettrice ci scrive: “Salve, sono una docente di ruolo. Sono in gravidanza al settimo mese ed entro in maternità obbligatoria il prossimo 23 Giugno. Quando ho chiesto se mi spettano le ferie maturate, mi hanno risposto che non ne ho diritto e non verranno retribuite, in quanto il contratto non prevede remunerazione delle ferie non godute. Chiedo conferma di quanto mi è stato detto. In alternativa, se mi spettano le ferie o la retribuzione, cosa posso fare?”. Al quesito risponde l’avvocato Maria Rosaria Altieri.

Le ferie, un diritto irrinunciabile

L’avvocato Altieri risponde: Il diritto alla fruizione delle ferie è riconosciuto dalla Costituzione all’art. 36 quale diritto irrinunciabile per tutti i lavoratori, a tempo determinato e indeterminato, previsto per il personale scolastico dall’art.13, comma 1, del CCNL 2007. Analogamente, il congedo di maternità (disciplinato, in particolare, dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) si configura come un diritto indisponibile, non rinunciabile e non fruibile secondo modalità e tempi diversi da quelli espressamente stabiliti dalla legge. Infatti, l´art. 22, comma 6, del citato D.Lgs, dispone che “le ferie e le assenze eventualmente spettanti … ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo…”

L’art. 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv., con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135. ha espressamente previsto il divieto per i dipendenti pubblici di monetizzazione delle ferie per qualsiasi motivo non godute (prevedendo che i periodi di ferie “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi)”. L’art. 1, comma 54, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie, disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Fruizione delle ferie dei docenti

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è dunque possibile godere delle ferie maturate: 1) dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni; 2) durante le vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi); 3) durante la sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi; 4) dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al 30 giungo, esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno); 5) dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (tali docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

Particolari esigenze: rientra la maternità?

Il comma 10 dell’art. 13 del CCNL 2007 prevede che in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Tanto premesso, per rispondere al quesito posto dalla lettrice, sbaglia la scuola nel sostenere che la docente non ha diritto alle ferie, in quanto se la lavoratrice non può fruire delle ferie al termine del periodo di congedo di maternità (in quanto il rientro in servizio non coincide con il periodo delle sospensioni didattiche), le ferie stesse saranno fruite entro l’anno scolastico successivo, nei periodi di sospensione delle lezioni. Infatti, il periodo di congedo di maternità e di interdizione dal lavoro non fa venire meno il diritto della lavoratrice al godimento delle ferie, ma costituisce un motivo legittimo di rinvio delle stesse al termine del congedo (durante il periodo di sospensione delle lezioni). A margine vale la pena precisare che quanto detto vale per i docenti di ruolo, mentre discorso diverso andrebbe fatto con riferimento ai docenti a tempo determinato.

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