Nelle zone colpite dal disastro ambientale le assenze o i ritardi dei lavoratori sono pienamente giustificati

Alla luce della drammatica situazione che stiamo vivendo in queste ore in alcuni territori dell’Emilia Romagna e delle Marche, pensiamo sia utile fornire alcuni chiarimenti.

Il ritardo nel prendere servizio o l’assenza dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (l’emergenza è tra queste), possono essere assimilati alla fattispecie che rientra in quella prevista dal Codice civile, che ne sancisce la piena legittimità.
Infatti, l’articolo 1256 del Codice civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Al successivo articolo 1258 sempre del Codice civile, si legge: “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Da quanto sopra si evince chiaramente che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore, per le ore di lavoro eventualmente non prestate,

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Assenza per maltempo, le ore o il giorno vanno recuperati? Devono essere retribuiti?

Come sappiamo, in questo periodo molte zone del nostro Paese sono state colpite da forte piogge e alluvioni, prime fra tutti molti comuni dell’Emilia Romagna. A causa del forte maltempo, è capitato che il personale scolastico abbia avuto grandi difficoltà a raggiungere il posto di lavoro, arrivando in ritardo o costretti a fare un’assenza oraria o giornaliera: cosa accade in questi casi? I docenti o il personale ATA sono tenuti al recupero orario? L’assenza per maltempo va retribuita? Cerchiamo di fare chiarezza attraverso una scheda pubblicata oggi dal sindacato FLC CGIL.  

Cosa dice il Codice Civile

Precisiamo subito che nel CCNL non viene specificato nulla in merito all’assenza per maltempo. In una scheda, la FCL CGIL ha fatto il punto della situazione, chiarendo che l’assenza oraria o giornaliera dal servizio, per cause non imputabili alla volontà del lavoratore (l’emergenza è tra queste), possono rientrare tra quelle previste dal Codice civile, che ne sancisce la piena legittimità.

Infatti, l’articolo 1256 del Codice civile afferma: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.Al successivo articolo 1258 sempre del Codice civile, possiamo leggere: “La stessa disposizione si applica quando, essendo dovuta una cosa determinata, questa ha subito un deterioramento, o quando residua alcunché dal perimento totale della cosa”.

Precisazioni sull’assenza per maltempo fornite dalla FLC CGIL

La FLC CGIL, pertanto, ha chiarito la questione: “Da quanto sopra si evince chiaramente che non è dovuto alcun recupero, da parte del lavoratore, per le ore di lavoro eventualmente non prestate, fermo restando il diritto alla retribuzione. Di conseguenza, la chiusura della scuola per allerta meteo, o per causa straordinaria, essendo finalizzato alla tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico, rientra certamente nella fattispecie regolata dal Codice civile. Anche se l’impossibilità della prestazione fosse solo temporanea, il lavoratore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento.

Per quanto sopra detto, il personale scolastico, impossibilitato a prestare servizio, non è soggetto ad alcun tipo di recupero delle ore non prestate avendo comunque il diritto alla retribuzione”. Il sindacato ha indicato anche un modello di lettera da inviare alla scuola in caso di richiesta di recupero delle ore o del giorno in cui si è stati assenti.

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