Esiti di scrutini ed esami, no alla pubblicazione online dei voti degli studenti

Gli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione vanno resi disponibili, con la sola indicazione “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva (ivi compresi, per le classi finali, i crediti scolastici attribuiti aicandidati) nell’area riservata del registro elettronico cui possono accedere solo gli studenti della classe di riferimento.

A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali, che ha recentemente pubblicato il Vademecum aggiornato “La scuola a prova di privacy”.

L’Autorità precisa che i voti riportati nelle singole discipline dall’alunno possono essere riportati nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere esclusivamente, con le proprie credenziali il singolo studente o la propria famiglia.

Se la scuola fosse sprovvista di registro elettronico è consentita l’affissione dei tabelloni, evitando di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni

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