Mobilità docenti 2023, come procedere in caso di esito ‘errato’ della domanda? Modello reclamo
Ieri, 24 maggio, sono stati pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2023: in base ai dati forniti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 54,5% delle richieste sono state soddisfatte, con circa 45 mila insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento richiesto. Cosa fare nel caso in cui si rivelassero degli eventuali errori nell’esito della domanda presentata? Vediamo qui di seguito come procedere ed alleghiamo un modello di reclamo da poter inoltrare agli Uffici Scolastici di competenza.
Casi di errori negli esiti della mobilità docenti 2023
Qualora un docente riscontrasse degli errori nella pubblicazione degli esiti delle domande di mobilità docenti 2023, se si tratta di uno sbaglio dovuto ad una svista o disattenzione, può inviare un apposito reclamo per ottenere una rettifica sulla disposizione dei bollettini ufficiali dei movimenti.
Nel caso in cui, invece, si è di fronte ad un atto lesivo dei propri diritti, il docente interessato può attivare la procedura di conciliazione, prevista e regolamentata dal comma 2 dell’art. 17 (contenzioso) del CCNI sulla mobilità.
Normativa di riferimento
Il suddetto art. stabilisce che “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. Resta ferma la possibilità di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti ed ai passaggi disposti”.