La violenza sul posto di lavoro e le aggressioni ai dipendenti della scuola: sarebbe necessario rivedere l’organizzazione della catena delle segnalazioni e i compiti, le funzioni e i tempi di intervento dei servizi territoriali

Si definisce violenza sul posto di lavoro scolastico qualsiasi incidente in cui un dipendente della scuola subisce abusi, minacce o aggressioni in circostanze relative al proprio lavoro di educatore o di componente dello staff di un Istituto scolastico e può includere abusi verbali o minacce, nonché attacchi fisici. Le statistiche mostrano che i professionisti dell’insegnamento e dell’istruzione hanno un tasso di violenza sul lavoro superiore alla media. Nel mondo, in Europa e, purtroppo, anche in Italia. La giusta attenzione del ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe Valditara al fenomeno è anche indice del fatto che la cosa, per motivazioni varie e incomprensibili, sia stata non solo sottovalutata nel passato ma, addirittura, sottodimensionata nei casi da conteggiare.

Con grave nocumento della sicurezza del personale scolastico e, più ancora, con gravi lesioni alla dignità della scuola come agenzia educativa e formativa.

Responsabilità di tutti i dipendenti

Cosa fare, nelle scuole, al di là della grande attenzione mediatica che ha posto sulla questione, con una nobile attenzione al fenomeno, il ministro prof. Valditara? Intanto consideriamoci tutti protagonisti attivi, Tutti i dipendenti abbiamo la responsabilità di cooperare con il dirigente scolastico ponendo la massima attenzione a norme elementari e a istruzioni in materia di salute e sicurezza. Serve a prevenire e serve per intervenire (sia sul versante, in primis, educativo, che su quello del coinvolgimento delle autorità giudiziarie. Non dimenticando, mai, neppure in questa difficile valutazione che la scuola deve, prioritariamente, puntare alla formazione dell’uomo e del cittadino, con appropriati interventi didattici, educativi e formativi.

Prevenzione delle aggressioni: valutazione del rischio

Il dirigente scolastico deve compiere regolari e adeguate valutazioni del rischio in relazione alle aggressioni ai dipendenti. La valutazione del rischio deve essere sottoposta a revisione periodica e aggiornata se necessario.

La procedura di valutazione del rischio

La procedura di valutazione del rischio prevede:

  • stabilire il rischio di violenza e aggressione ai dipendenti;
  • considerando il rischio di stress e/o traumi secondari che derivano dal lavorare nella paura della violenza e dell’aggressione;
  • adottando misure per rimuovere questi rischi;
  • laddove la rimozione del rischio non sia possibile, riducendo il rischio mediante eventuali modifiche necessarie nelle pratiche di lavoro o introducendo adeguate misure di protezione e supporto.

Le misure di controllo adottate per ridurre il rischio di violenza e aggressione

Le misure di controllo adottate per ridurre il rischio di violenza e aggressione possono includere, secondo un suggerimento fornito dall’organizzazione HSE, ma non sono limitate a:

  • una maggiore sorveglianza dei locali scolastici, degli spazi esterni e delle palestre;
  • revisione delle procedure di lavoro isolato e/o di emergenza e modifiche all’ambiente di lavoro, come il miglioramento dell’illuminazione o della disposizione dei locali;
  • controlli più accurati all’ingresso delle scuole specie nell’orario delle lezioni nelle quali si abbassa la percezione del rischio da parte di docenti e collaboratori a vario titolo.

Valutazione del rischio comportamentale individuale di alunni

Laddove il comportamento di un singolo alunno presenti un rischio dimostrabile e continuo per la salute, la sicurezza e il benessere di altri membri della comunità scolastica e l’attuazione della politica del comportamento degli alunni della scuola abbia avuto scarso o nessun effetto, deve essere segnalata la circostanza, alle competenti autorità territoriali di supporto alla scuola e alle autorità sanitarie o, per i casi previsti dalla normativa, di pubblica sicurezza, e, dalle agenzie precedentemente indicate deve essere effettuata una valutazione del rischio comportamentale individuale considerato non oltre 10 giorni. Oggi, ci sono scuole che per disquisire con i servizi sociali o sanitari impiegano anni e, sovente, senza alcuna risposta o, peggio, con risposte che sottovalutano il problema. L’inclusione è prioritaria nella scuola parimenti alla sicurezza di tutti gli alunni, i docenti e il personale scolastico.

Gli incidenti che si tradurranno in una valutazione del rischio comportamentale dell’alunno

Gli incidenti che si tradurranno in una valutazione del rischio comportamentale dell’alunno includono, ma non sono limitati a:

  • un alunno che compie – o minaccia di compiere – qualsiasi forma di violenza fisica o sessuale, sia all’interno che all’esterno della scuola;
  • si scopre che un allievo porta un’arma o minaccia di portare un’arma a scuola, come un coltello, una pistola con cuscinetti a sfera;
  • un alunno che aggredisce, o tenta di farlo, un docente, un collaboratore scolastico, un altro compagno.

Cosa fa il dirigente scolastico?

Il dirigente scolastico deve essere messo nelle condizioni (attualmente è impedito di farlo per la costringente normativa sulla riservatezza dei dati e sulla privacy) di informare, tempestivamente, tutti i dipendenti dell’esito della valutazione del rischio (comprese eventuali valutazioni del rischio comportamentali degli alunni pertinenti) e deve potersi assicurare che tali informazioni siano incluse nelle comunicazioni da rendere (in forma obbligatoria) a tutti i nuovi membri del personale, compresi gli insegnanti supplenti. Attualmente la riservatezza inquina la sicurezza. Si è ostaggi, nelle scuole, del silenzio. E nel silenzio serpeggia, talvolta, la paura e sulla paura si alimentano le discriminazioni. In un pericoloso vortice che più che includere, esclude. Educare, formare e far crescere cittadini responsabili e, al contempo, rendere gli altri cittadini che operano nelle scuole, sicuri.

Valutare l’efficacia delle misure di controllo monitorando i tassi di incidenti

Il dirigente scolastico dovrebbe essere obbligato, per norma, così da renderlo libero di effettuare valutazioni precise e puntuali, di valutare l’efficacia delle misure di controllo monitorando i tassi di incidenti e le caratteristiche di uguaglianza del personale colpito da aggressioni e attraverso un impegno significativo con la forza lavoro e i loro rappresentanti sindacali. Il datore di lavoro deve potere raccogliere tutte le informazioni sulle cause della violenza nelle scuole e utilizzare queste informazioni per riferire sul processo di valutazione e prevenzione del rischio alle autorità che potrebbero essere, per norma, preposte a farlo. Un controllo, per così dire, di secondo livello, per evitare che il DS sia, per così dire, limitato ad assumere posizioni definite per via della prioritaria azione formativa cui deve tendere, naturalmente, un’agenzia come la scuola. Questo processo può comportare l’impegno, come dicevamo, di organismi esterni o di assemblee del personale, degli alunni e delle comunità, assemblee di formazione e non di inquisizione. Assemblee per aggredire il fenomeno insieme e per risolverlo all’unisono.

Definizioni

  • “aggressione” si riferisce a qualsiasi forma di comportamento violento nei confronti di un membro del personale della scuola. Può essere fisico, psicologico, sessuale e/o verbale. Si riferisce anche a minacce e tentativi di aggressione di qualsiasi tipo e include abusi e minacce effettuate tramite telefono o social media. I comportamenti associati all’aggressione possono includere, ma non sono limitati a: colpire, pizzicare, mordere, sputare, imprecare, gesti offensivi e contatto fisico indesiderato come il tocco non necessario.
  • “trauma secondario” si riferisce al potenziale impatto sul personale dell’esposizione cronica al lavoro con alunni che soffrono di stress non regolamentato. Ciò può portare a una replica nell’adulto di disturbi regolatori, di elaborazione e sociali simili a quelli vissuti dall’alunno.
  • “datore di lavoro” include, naturalmente, il dirigente scolastico e, nel caso di aggressioni al DS, il direttore generale dell’USR di riferimento, ma anche autorità locali, fondi multi-accademici, diocesi, organi di governo e altri istituti scolastici da cui eventualmente si dipende, nel caso, ad esempio, di cattedre orarie;
  • “manager” include il dirigente scolastico/preside e i membri del gruppo dirigente come i collaboratori del DS (I e II) e i responsabili e i viceresponsabili di plesso, ad esempio. Si riferisce a tutti i membri del personale compresi quelli assunti con contratto a tempo determinato, ovvero gli insegnanti supplenti, i tirocinanti e gli insegnanti in formazione, gli apprendisti e i collaboratori assunti dalla scuola o presenti nell’Istituto a vario titolo (esperti dei progetti, tutor, pedagogisti, psicologi, logopedisti, etc);
  • “genitore” include un tutore o tutore;
  • “scuola” include, all’interno dell’istituto scolastico, qualsiasi plesso o succursale collegata ad essa.

Procedure di segnalazione

Il datore di lavoro dovrebbe, questa volta con una norma specifica sulle violenze a scuola, dovrebbe essere obbligato a segnalare tutte le aggressioni contro i dipendenti. È evidente che debbano essere denunciate, anche se inizialmente sembrano banali. Al di là della circostanza che si debba, sempre e comunque, intervenire con un processo educativo e formativo mirante al recupero di forme di disagio che, talvolta, sono alla base di comportamenti ostili verso se stesso e gli altri. Il dirigente scolastico, dovrebbe essere obbligato per norma, a tenere un registro di tutte le aggressioni ai dipendenti, a monitorare questi dati e renderli disponibili a tutto il personale e ai sindacati riconosciuti. Il dirigente scolastico, norma permettendo, dovrebbe essere posto nella condizione di mettere a conoscenza di tutto il personale, a intervalli regolari, delle procedure di segnalazione.

Il modulo di segnalazione

Dovrebbe essere previsto e messo a disposizione dei dipendenti un modulo di segnalazione di violenza e abuso, da compilare a seguito di un episodio di violenza/abuso o a seguito di una minaccia di violenza. Ciò, capita già in alcune realtà europee, vedi ad esempio il Regno Unito, tra gli altri. Questa rinnovata attenzione ai “disagi”, generalmente parlando, sarà di supporto, stavolta sì e concretamente, prioritariamente all’alunno, che, stavolta senza tentennamenti delle altre agenzie sanitarie e sociali, potrà ricevere tutte quelle attenzioni necessarie e indifferibili, di tipo educativo, formativo, socioassistenziale, sanitario (solo se necessario

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