Scrutini finali e voto: a chi spetta la decisione?
La settimana dedicata agli scrutini finali generalmente segue il termine delle lezioni. Quest’anno, la maggior parte delle Regioni italiane chiudono hanno fissato come ultimo giorno di lezione il 10, che cade si sabato. Ma in altre regioni la scuola chiude prima. In Emilia-Romagna chiude il 7 giugno, in Lazio e Lombardia l’8 giugno e il 9 giugno tocca alla provincia autonoma di Trento. Le ultime scuole a chiudere saranno quelle della Valle d’Aosta, il 15 giugno, e della provincia di Bolzano, il 16 giugno. Molti scrutini finali cominceranno il giorno 12 giugno. In base alla normativa, chi stabilisce il voto finale di un alunno? Il docente, o il Consiglio di Classe? Serve l’unanimità?
Voto finale negli scrutini: a chi spetta?
La normativa prevede che l’insegnante di una disciplina propone il voto, ma la decisione finale spetta al Consiglio di classe che ha il diritto di modificare la proposta di voto del docente, anche con una decisione di maggioranza. Nella scuola Primaria la valutazione degli scrutini finali si formula con giudizi descrittivi per ogni disciplina di studio, sulla base di diversi livelli di apprendimento definiti dall’OM n. 172/2020 e dalle relative linee guida. Nella Scuola secondaria di primo grado (o scuola media) la valutazione degli scrutini finali delle classi I e II è espressa con voto in decimi (art. 2 Decreto legislativo n. 62/2017). Per la terza media, il voto di ammissione all’esame di Stato è pure un voto espresso in decimi, e in casi particolari può anche essere inferiore a 6/10. Che dire del II ciclo di istruzione?
Voti del secondo ciclo di istruzione
La valutazione degli alunni del secondo ciclo di istruzione (scuola secondaria di II grado) si basa sul DPR. N.122/2009, che dispone che sia quella periodica che finale è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e che viene presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Il docente di materia propone il voto, il Consiglio decide se confermarlo o modificarlo sulla base delle proposte presentate.
Anche i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione degli alunni. Se un alunno disabile è affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. I docenti di potenziamento non partecipano al voto, mentre il docente di Religione Cattolica sì ma con una limitazione. Il Decreto Legislativo 62/2017 prevede: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.”
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