Pensioni: il termine per la domanda di permanenza in servizio non è perentorio

Domanda di permanenza in servizio e pensione d’ufficio: il termine non è perentorio. A stabilirlo è il Tribunale di Latina chiamato a pronunciarsi su ricorso patrocinato dall’Avv. Maria Rosaria Altieri, che con ordinanza del 03.06.2023 ha ordinato al MIM di consentire ad una docente, illegittimamente collocata in pensione d’ufficio, di permanere in servizio fino al 70° anno di età. La docente aveva presentato la domanda di permanenza in servizio tardivamente, ma per il Tribunale il pensionamento d’Ufficio è illegittimo.

Domanda di permanenza in servizio fuori termine e diritto alla pensione

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale la docente, pur avendo raggiunto i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione (67 anni di età), non aveva, però, maturato il requisito contributivo minimo (20 anni di contributi) che le avrebbe garantito il diritto a percepire la pensione. Il requisito contributivo sarebbe stato tuttavia raggiunto grazie al riscatto dei periodi di studio universitari, regolarmente richiesto. Entro il 70° anno di età. Tuttavia, la docente, avendo presentato la domanda di permanenza in servizio tardivamente, ossia oltre il termine del 21/10/2022, così come previsto dal D.M. n. 238 del 08/09/2022, veniva collocata d’ufficio in pensione, ma non avendo il requisito contributivo a settembre 2023 si sarebbe trovata senza stipendio e senza pensione.

Accogliendo il ricorso d’urgenza presentato dall’Avv, Altieri e condividendo integralmente la linea difensiva della ricorrente, il Tribunale del Lavoro di Latina ha chiarito come costituisce ormai principio immanente al nostro ordinamento giuridico quello secondo cui la tutela del conseguimento del minimo pensionistico integra un bene giuridico costituzionalmente protetto, per cui il diritto a permanere in servizio per raggiungere in requisito minimo contributivo è un vero e proprio diritto soggettivo, presidiato dalla Carta Costituzionale (art. 38 Cost.), il cui esercizio non può essere limitato da disposizioni di rango regolamentare, di natura organizzativa, pena la evidente illegittimità delle stesse.

No al collocamento d’ufficio in pensione

L’amministrazione non ha alcuna discrezionalità nel disporre il trattenimento in servizio del dipendente che ne avesse fatto rituale istanza al fine della maturazione del requisito contributivo minimo e che pertanto vanta un diritto all’accoglimento della stessa. Quindi, la posizione soggettiva del pubblico dipendente che aspiri al trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, non può che qualificarsi in termini di diritto soggettivo – come tale tutelato in maniera piena e incondizionata – atteso che sussiste in capo alla pubblica amministrazione un obbligo, e non un mero potere, come tale non connotato da intrinseca discrezionalità, di accogliere la relativa richiesta. Sicché, il termine fissato dal DM n. 238 del 8.9.2022 entro cui bisogna avanzare l’istanza di trattenimento in servizio non può essere ritenuto come perentorio e preclusivo all’accoglimento della domanda.

Peraltro, l’Avv. Altieri rappresentava anche che al momento della presentazione della domanda di permanenza, ossia a marzo 2023, il posto della ricorrente risultava ancora vacante, non essendo stato occupato da altro docente, sicché non vi erano neppure ostacoli di natura organizzativa o funzionale all’accoglimento della domanda di permanenza in servizio, seppure presentata oltre i termini previsti dalla norma secondaria.

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