Rinuncia alla call-veloce: quali conseguenze per gli aspiranti docenti? 

La call-veloce è una procedura che permette agli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali (GM), nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) e nelle graduatorie provinciali supplenze 1 fascia sostegno (GPS) che non siano stati individuati per il ruolo, di partecipare alla chiamata diretta da parte delle scuole per l’anno scolastico 2022/2023.

La domanda per partecipare alla call-veloce ordinaria deve essere presentata entro il 31 luglio 2023 (mini call-veloce GPS 1 fascia sostegno dal  9 agosto 2023 ore 9.00 al venerdì 11 agosto 2023 ore 9.00), attraverso il portale Istanze Online del Ministero dell’Istruzione.

Normativa di riferimento

Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del
decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019 n. 159.

Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato

Gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;

b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;

c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.

I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo.

In caso di accettazione o rinuncia

In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.

Al termine della procedura, gli elenchi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia.

Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge.

Decadenza dalle graduatorie all’esito positivo dell’anno di prova

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.

Allegato: Decreto Ministeriale n. 25 del 08 giugno 2020

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