Docenti assunti in ruolo: sottoscrizione contratti, differimento presa di servizio e aspettativa per diversa esperienza lavorativa. La nota USR Campania

Riportiamo integralmente la nota dell’USR Campania in merito ai casi di differimento e aspettativa per diversa esperienza lavorativa:

Preliminarmente, si ricorda che la data di sottoscrizione dei contratti non può
essere successiva a quella di assunzione dal servizio.

Di conseguenza, è assolutamente da evitare la protocollazione dell’atto
amministrativo di assunzione, cui fa seguito, solo in data successiva, la sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico.

E’ appena il caso di ricordare, inoltre, che la decorrenza giuridica e quella economica
del contratto devono coincidere e che eventuali decorrenze giuridiche anteriori alla
sottoscrizione (e quindi all’assunzione) andranno correttamente e chiaramente
motivate all’organo di controllo.

Differimento dell’assunzione in servizio

Relativamente alle richieste di differimento dell’assunzione in servizio relativo
all’incarico a tempo indeterminato, si ritiene opportuno fornire indicazioni alle
istituzioni scolastiche in merito, ferme restando le competenze spettanti a ciascun
Dirigente scolastico, al fine di omogeneizzare l’attività delle scuole della regione.

Sarà cura del Dirigente scolastico limitare il richiesto differimento a sole oggettive
motivazioni, dopo aver acquisito formale dichiarazione dell’interessato di
accettazione della nomina in ruolo, come di seguito indicato:

• necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di
dimissioni volontarie, preavviso da documentare da parte dell’interessato con
l’indicazione dello specifico articolo del precedente contratto di lavoro
contestualmente alla trasmissione della copia della lettera di dimissioni.

• dismissioni attività imprenditoriali o commerciali, ENTRO UN
RAGIONEVOLE TEMPO SECONDA LA ESCLUSIVA VALUTAZIONE
DELLE SS.LL.

Il provvedimento di differimento dell’assunzione in servizio deve essere motivato e,
ad eccezione di casi particolari, non può avere genericamente durata pari all’anno
scolastico; tale circostanza ha determinato rilievi da parte degli organi di controllo
con invio degli atti alla competente procura della Corte dei Conti.

Il nominato in ruolo, già dipendente di altra pubblica amministrazione, dovrà
assumere immediato servizio presso l’istituzione scolastica, eventualmente
chiedendo alla precedente amministrazione l’aspettativa non retribuita con il diritto
alla conservazione del posto di lavoro fino al superamento del periodo di prova
presso l’amministrazione scolastica.

Come noto, nell’ambito del pubblico impiego e, quindi, anche nel settore della
scuola, vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico; ne deriva che,
per essere assunti a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione, occorre
presentarsi in una condizione di non occupato ed un eventuale rapporto di lavoro in
essere debba cessare con ogni immediatezza, nei limiti della contrattazione di settore.

Il C.C.N.L. comparto istruzione consente di effettuare una diversa esperienza
lavorativa, per un anno scolastico, sospendendo, di fatto, l’incompatibilità durante il
periodo di aspettativa.

E’ evidente che ciò sia possibile solo una volta e SOLO DOPO AVER
INSTAURATO il rapporto di lavoro nella scuola.

IN ALTRE PAROLE, LA NORMA CONTRATTUALE CONSENTE DI
EFFETTUARE UNA DIVERSA ESPERIENZA LAVORATIVA, “MA NON DI
POTERNE MANTENERE UNA GIA’ IN ATTO”

Dalla norma richiamata discende chiaramente l’incompatibilità tra pubblico impiego
e altra attività lavorativa già in atto, incompatibilità che non deve sussistere al
momento della stipula del contratto, e che non può essere sanata con la concessione
dell’aspettativa per diversa esperienza lavorativa.Tale diritto all’aspettativa si matura SOLO CON LA SOTTOSCRIZIONE SENZA CAUSE OSTATIVE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON
L’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.

Part-time

Differente è, invece, il caso dell’aspirante che opta per il regime part-time.
Chi sceglie di stipulare con l’amministrazione scolstica il contratto a tempo
indeterminato in regime part-time può conservare il precedente rapporto di lavoro,
chiedendo di poter istaurare un rapporto di lavoro part-time con prestazione oraria
non superiore al 50%.

Prima di stipulare il contratto in regime di part-time, il Dirigente scolastico avrà cura
di verificare presso l’ufficio scolastico provinciale il mancato superamento a livello
provinciale dell’aliquota del 25%, calcolata sul totale dei posti della specifica classe
di concorso/tipologia di posto.

Dottorato di ricerca e assegni di ricerca

Il divieto di cumulo di impegni da parte dei dipendenti della P.A. di cui all’art. 53
Dlg. 165/200 (e successive modifiche ed integrazioni) non riguarda i dottorandi, in
quanto il dottorato di ricerca è un corso di studio universitario, come lo sono i corsi di
laurea, master, corsi di perfezionamento.

Pertanto, le SS.LL. dopo aver acquisito la comunicazione di accettazione della
nomina in ruolo, provvederanno ad emettere il provvedimento di differimento della
assunzione in ruolo, per la durata del corso di dottorato, reiterandolo per ogni anno
scolastico e fino al completamento del corso stesso.

La C.M. n. 15 del 22/02/2011 estende le disposizioni relative ai dottorandi ai
beneficiari di borse post-dottorato ed agli assegnisti universitari

La presente nota ANNULLA e SOSTITUISCE INTEGRALMENTE la precedente
nota di questa Direzione scolastica regionale prot. 19003 del 29/08/2019 relativa
all’argomento.

Allegato: sottoscrizione contratti; differimento presa di servizio; aspettativa per diversa esperienza lavorativa – CHIARIMENTI

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