Nuovo taglio cuneo fiscale 2023, cosa cambia in busta paga al netto?

L’articolo 39 del decreto Lavoro prevede che dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza effetti sul rateo di tredicesima, il taglio del cuneo fiscale (o esonero contributivo) è elevato da 2 punti a 6 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro (262 euro lordi mensili) e da 2 a 7 punti per i redditi fino a 25mila euro (1923 lordi mensili). La sforbiciata porta un aumento momentaneo del netto della busta paga, che apparirà a partire dal cedolino di agosto. Ma di che cifre parliamo?

Taglio cuneo fiscale: di quanto salgono gli stipendi?

Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, ha fatto i calcoli per Il Messaggero, concludendo quanto segue:

  • chi ha una busta paga mensile da 1000 euro lordi, prima aveva un risparmio mensile di 30 euro, mentre a partire da luglio, questo sale a 70: quindi 40 euro in più
  • chi guadagna 1500 euro mensili, passa da 45 a 105 euro in più al mese, per un guadagno di 60 euro
  • chi guadagna 1900 euro lordi ogni 30 giorni va da 57 a 133 euro in più, con un risparmio aggiuntivo di 76 euro
  • chi prende 2500 euro al mese passa da 50 a 150 euro in più in busta paga, con un guadagno che sale a 100 euro
  • il lavoratore che guadagna poco meno di 2700 euro lordi, risparmia circa 108 euro al mese.

Gli aumenti netti nel cedolino

Ma le cifre indicate sopra, sono cifre al lordo. Per un meccanismo ‘perverso’, diminuendo l’esborso di contributi, aumenta la base imponibile su cui viene calcolata l’Irpef, Ciò comporta una maggiore imposta sul reddito da versare. Per cui, sempre secondo i calcoli di Buscema, il netto è decisamente diverso.

  • chi guadagna 1000 euro lordi ne riceverà 31 netti in più,
  • chi guadagna 1550 euro lordi prenderà 45 euro in più
  • chi ne prende circa 2000, vedrà il netto aumentare di circa 60 euro
  • chi arriva a 2692 euro lordi al mese prenderà circa 70 euro in più.

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Tredicesima ed esonero contributivo in busta paga: quali sono le regole Inps? Il taglio del cuneo fiscale si applica al cedolino della tredicesima? Se sì, in quale misura? In questo articolo faremo chiarezza su questo aspetto della 13^ mensilità, dato che influirà sull’importo netto che il lavoratore andrà a percepire a dicembre. La spiegazione che segue chiarisce come funziona l’esonero contributivo in relazione alla tredicesima mensilità nel 2023, come definito dall’INPS nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2023.

Il taglio del cuneo fiscale nel 2023 e la tredicesima

Prima di tutto occorre fare una premessa. Il taglio del cuneo fiscale non è stato uguale per tutti i mesi del 2023. Da gennaio a giugno 2023, l’esonero contributivo è stato riconosciuto nella misura del 2 o 3% in base al reddito. Da luglio in poi, il Governo ha stabilito un incremento di 4 punti, portando l’esonero al 6 o 7%. L’Inps ha chiarito nella circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 il funzionamento del calcolo dell’esonero contributivo riguardo alla tredicesima. Al punto 3.1 della circolare, titolato “Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità” leggiamo:

“L’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente:

sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),

sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente,

sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%),

sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12)”.

Tredicesima pagata mensilmente

Fatta questa premessa, cosa possiamo dedurre per chi prende la tredicesima mensilmente, come ad esempio i supplenti? Se la tredicesima è stata pagata ogni mese da gennaio a giugno 2023, l’esonero contributivo variava in base all’importo della tredicesima. Ci sono tre casi:

Se il rateo di tredicesima pagato mensilmente era inferiore a 160 euro, è stato applicato un esonero contributivo del 3%.

Se il rateo di tredicesima pagato mensilmente era compreso tra 160,01 e 224 euro, si applicava un esonero contributivo del 2%.

Se il rateo di tredicesima pagato mensilmente era superiore a 224 euro, non si applicava nessun esonero contributivo.

Nel periodo da luglio a dicembre 2023, è entrato in vigore l’ulteriore taglio del 4%, ma questo non si applica alla tredicesima. Per cui, se la retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi è:

non superiore a 1.923,00 euro, l’esonero contributivo è del 7%.

compresa tra 1.923,01 e 2.692,00 euro, l’esonero contributivo è del 6%.

superiore 2.692 euro, non spetta nessun esonero contributivo.

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