Supplenze 2023/24, in quali casi i docenti di ruolo possono accettarle

Supplenze sostegno per l’anno scolastico 2023/24, se un docente di ruolo, mantenendo l’attuale titolarità, volesse accettare un incarico a tempo determinato su posto di sostegno, quali sono le condizioni necessarie per soddisfare i requisiti?

Supplenze su posto comune e sostegno 2023/24, chi tra i docenti di ruolo può accettare incarichi a tempo determinato

I docenti di ruolo, ricorrendone le condizioni, possono ottenere incarichi al 31 agosto o al 30 giugno su posto comune e di sostegno da GAE e da GPS, avvalendosi ancora (prima che entri in vigore l’articolo 47 dell’Ipotesi di CCNL 2019/21) dell’articolo 36 del CCNL 2007. La circolare annuale sulle supplenze, infatti, ha confermato l’applicazione dell’articolo 36. Tuttavia occorre sottolineare che il DM N. 138/2023 ha introdotto una novità, quella secondo la quale i docenti che devono svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato. Tale disposizione è vigente già dal prossimo anno scolastico 2023/24.

Tra l’articolo 36 e il nuovo articolo 47 vi sono delle importanti differenze sulla tipologia di supplenze che i docenti possono ottenere. Secondo l’articolo 36, infatti, i docenti di ruolo possono accettare incarichi a tempo determinato al 30 giugno o 31 agosto per un diverso grado di istruzione o per una diversa classe di concorso.  Secondo l’articolo 47, invece, i docenti di ruolo possono accettare supplenze su posti interi al 31 agosto e al 30 giugno per un diverso grado di istruzione o per una diversa classe di concorso oppure per una diversa tipologia di posto.

Pertanto, anche il docente titolare su classe di concorso nella scuola secondaria di primo grado, potrà accettare una supplenza su sostegno sempre nella scuola secondaria di primo grado. La supplenza, inoltre, dovrà essere su posto intero. Con il nuovo articolo 47 del CCNL 2019/21, dunque, sarà possibile accettare supplenze solo su posto intero ed anche per una tipologia di posto diversa del medesimo grado di istruzione di titolarità.

Per l’anno scolastico 2023/24, il docente di ruolo potrà accettare supplenze su posto comune, a condizione che abbia già svolto l’anno di prova, per altro grado di istruzione o altra classe di concorso, anche del medesimo grado. Per quanto riguarda le supplenze su posto di sostegno, potrà accettarle in un grado diverso da quello di titolarità, a condizione che abbia già svolto l’anno di prova.
Inoltre, il docente di ruolo potrà accettare incarichi su sostegno finalizzati al ruolo (procedura straordinaria da I fascia GPS sostegno ed elenchi aggiuntivi), conservando il ruolo in virtù dell’articolo 36, sempre a condizione che abbia già superato l’anno di prova e che sia titolare in un diverso grado di istruzione.

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