Compiti e responsabilità del Medico competente nelle Istituzioni scolastiche: normativa e stato dell’arte
di Leon Zingales
Il ruolo del medico competente, particolarmente in ambito scolastico, è di cruciale importanza per assicurare la sicurezza e il benessere di tutto il personale, degli studenti e delle persone che frequentano quotidianamente gli istituti scolastici. Questa figura non si limita alla semplice assistenza sanitaria, ma riveste una funzione strategica all’interno del sistema di prevenzione e protezione dei rischi, operando in stretta collaborazione con il dirigente scolastico e gli altri soggetti coinvolti nella sicurezza.
La gestione efficace della sicurezza nei luoghi di lavoro richiede un approccio integrato, basato su competenze specifiche, una valutazione continua dei rischi e un’attenta applicazione delle normative vigenti, tra cui il Decreto Legislativo 81/2008. Tale normativa, che costituisce il pilastro della sicurezza sul lavoro in Italia, definisce con precisione i ruoli e le responsabilità del medico competente, prevedendo un suo coinvolgimento diretto nella tutela della salute dei lavoratori e nella prevenzione di eventuali infortuni o malattie professionali.
Nel contesto scolastico, questa responsabilità assume una complessità aggiuntiva a causa della varietà di rischi presenti, che spaziano da quelli legati alle attività didattiche e ai laboratori, fino a quelli connessi alla sicurezza degli impianti e delle strutture. Inoltre, il medico competente svolge un ruolo fondamentale nella promozione di una cultura della sicurezza tra il personale scolastico, sensibilizzando tutti gli attori coinvolti sull’importanza della prevenzione e garantendo che le misure adottate siano adeguate e costantemente aggiornate.
Il presente articolo si propone di approfondire i compiti principali del medico competente, analizzandone i diversi ambiti di intervento alla luce delle disposizioni normative e dei pareri tecnici disponibili. Saranno inoltre esaminate le responsabilità del dirigente scolastico, figura chiave nella corretta applicazione delle misure di sicurezza, fornendo una panoramica completa e dettagliata delle implicazioni operative e giuridiche che caratterizzano questo ambito.
I titoli ed i requisiti che deve possedere il medico competente sono riportati nell’art. 38 del D.Lgs. 81/08.
Titoli e requisiti del medico competente Art.38 del D.Lgs. 81/08 Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti: a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale… Nota: Il testo dell’art. 55 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991 è il seguente «Art. 55 (Esercizio dell’attività di medico competente). – 1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente. 2. L’esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, all’assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività di medico del lavoro per almeno quattro anni.
Il Medico competente ha una funzione sia di natura preventiva/collaborativa che di sorveglianza sanitaria con obblighi ai quali, in caso di mancato assolvimento, corrispondono pesanti sanzioni.
TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti, in caso di inadempienza, del Medico competente in base al combinato disposto dell’art. 25 e dell’art. 58 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro. Obblighi (Art. 25 comma 1) Sanzioni ai sensi dell’Art. 58 Il medico competente: a) collabora con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; Relativamente alla parte sottolineata: arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)] b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] d) consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)] e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del Datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; Relativamente alla parte sottolineata: arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro [Art. 58, co. 1, lett. a)] La restante parte è obbligo del Dirigente scolastico che, in caso di mancato assolvimento, è punito con: sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)] g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; arresto fino a due mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)] h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)] i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro [Art. 58, co. 1, lett. d)] l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; arresto fino a tre mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 euro [Art. 58, co. 1, lett. c)] m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; Nessuna sanzione prevista n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nessuna sanzione prevista
Il dialogo tra il Dirigente scolastico ed il medico competente deve essere continuo e la comunicazione tempestiva ai sensi dell’art. 18 c.1 del D.Lgs. 81/08. Il mancato assolvimento degli obblighi di pertinenza, implica sanzioni ai sensi dell’art. 55 c.5 del D.Lgs. 81/08.
TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Dirigente scolastico in caso di mancato assolvimento della sorveglianza sanitaria prevista, in base al combinato disposto dell’art. 18 e dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro. Obblighi (Art. 18 comma 1) Sanzioni ai sensi dell’Art. 55 c.5 a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5, lett. e)] g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5 lett. h)]
Sentenza n. 1856 Cassazione Penale, Sez. 3, 15 gennaio 2013 Sintesi La Cassazione Penale condanna un medico competente per omessa collaborazione alla valutazione dei rischi. Infatti l’obbligo di collaborazione col Datore di lavoro cui è tenuto il medico competente e il cui inadempimento integra il reato di cui agli artt. 25, comma primo, lett. a) e 58, comma primo, lett. c), del D.Lgs. n. 81 del 2008, non presuppone necessariamente una sollecitazione da parte del Datore di lavoro, ma comprende anche un’attività propositiva e di informazione da svolgere con riferimento al proprio ambito professionale Aspetti rilevanti: Al medico competente “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al Datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l’eventuale ulteriore inerzia del Datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente dell’art. 55, comma 1. lett. a) D.Lgs. 81/2008.” La corte chiarisce in questa sentenza che: – la valutazione dei rischi […] è attribuita dall’art. 29 del medesimo D.Lgs. al Datore di lavoro, per il quale costituisce, ai sensi dell’art. 17, un obbligo non delegabile; – l’espletamento dei compiti da parte del “medico competente” comporta una effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può essere limitato, ad avviso del Collegio, ad un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del Datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale”; – l’importanza del ruolo sembra essere stata riconosciuta dallo stesso legislatore il quale, nel modificare l’originario contenuto dell’art. 58, ha introdotto la sanzione penale solo con riferimento alla valutazione dei rischi; -l’ambito della responsabilità penale resta confinato nella violazione dell’obbligo di collaborazione che, come si è detto, comprende anche un’attività propositiva e di informazione che il medico deve svolgere con riferimento al proprio ambito professionale ed il cui adempimento può essere opportunamente documentato o comunque accertato dal giudice del merito caso per caso.
Sentenza n. 38402 Cassazione Penale, 9 agosto 2018 Sintesi: Responsabilità di un medico competente, per assente sorveglianza sanitaria ed omessa collaborazione, con pena di euro 700 di ammenda per il reato di cui agli artt. 25, comma 1, lett. a), 41, comma 2, in relazione all’art. 58, comma 1, lett. c) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Aspetti rilevanti: il medico competente deve assumere elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal Datore di lavoro, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire di sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti. Di conseguenza, riguardo alle finalità della normativa quanto alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, le omissioni hanno natura di reato permanente e di pericolo astratto, per cui – ai fini della configurazione – non è necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore.
La contestuale funzione preventiva/collaborativa e sanitaria rende oggettivamente residuale la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di non nominare un medico competente
Inoltre, per quanto riguarda la funzione preventiva/collaborativa del medico competente, vi è impedimento alla possibilità che sia il solo Dirigente Scolastico (con l’ausilio del RSPP) a valutare la non necessità di effettuare sorveglianza sanitaria per l’assenza di rischi. Non a caso l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al Datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa.
Si indicano di seguito, a mero titolo esemplificativo, i fattori di rischio che più comunemente possono rilevarsi in ambito scolastico, e sui quali si ritiene di richiamare l’attenzione:
rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti impiegati in attività tecnico pratiche, assistenti di laboratorio, studenti);
rischio biologico;
rischio movimentazione carichi ( collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
rischio videoterminali ( personale di segreteria, insegnanti e studenti nelle ore di laboratorio)
rischio rumore;
rischio stress lavoro-correlato;
rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza;
rischio da contagio coronavirus.
Parere del 9-10-2013 da parte dell’Ufficio VIII USR Lombardia Si riporta testualmente parte del parere che si ritiene estremamente significativo “Ad una attenta lettura, in particolare degli artt. 2, 18, 25, 28 e 29, parrebbe che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. abbia affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il Datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti-obblighi di cui all’art. 25 (fra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerga appunto a seguito della valutazione dei rischi (art. 18). Giova rammentare, al riguardo, che l’art. 28, comma 2, alla lett. e), richiede esplicitamente al Datore di lavoro di indicare nel documento di valutazione dei rischi il nominativo del medico competente che ha partecipato alla valutazione stessa. Sostenere dunque che “la maggioranza delle scuole non presenta lavoratori esposti a rischi tali da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria” come si legge da più parti, sembra a chi scrive un’affermazione formulata al fine di giustificare a priori la decisione di non aver bisogno del medico competente. Tale affermazione risulta però priva di senso ove si consideri che la presenza ed il parere del medico competente servono proprio a determinare se la scuola che si considera sia o meno compresa tra gli ambienti di lavoro ove la sorveglianza sanitaria è necessaria. Da una lettura coordinata delle norme su elencate, sembra emergere con chiarezza un elemento: la procedura di norma seguita dai datori di lavoro nella scuola (Dirigenti) per quanto riguarda l’eventuale nomina del medico competente è cronologicamente scorretta. Risulta in effetti a chi scrive che prima il Dirigente provvede ad effettuare, di norma autonomamente, una valutazione dei rischi presenti nel suo ambiente di lavoro di riferimento, per decidere poi, sempre autonomamente, se nominare o meno il medico competente. Dal dettato normativo, invece, discende che è senz’altro opportuno interessare comunque preventivamente un medico competente, in possesso dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, affinché visiti i luoghi di lavoro (art. 25, comma 1, lett. l) e collabori con il Datore e con l’eventuale RSPP nella effettuazione della valutazione dei rischi presenti nell’istituzione scolastica. Dopo di ciò, sarà lo stesso medico ad esprimere un parere qualificato circa la necessità o meno, così come espressamente indicato nell’art. 25 comma 1 lettera a), di nomina di un medico competente al quale affidare la sorveglianza sanitaria obbligatoria, che tra l’altro può essere anche affidata ad altro e diverso medico.”
Per quanto riguarda la funzione di sorveglianza sanitaria del medico competente, si tenga conto che il D.Lgs. 106/2009, introducendo l’art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.Lgs. 81/08, ha previsto che dopo un’assenza per malattia/infortunio superiore ai 60 giorni continuativi, prima di riprendere il normale servizio, il lavoratore deve essere sottoposto a visita ad opera del Medico Competente. Questo caso è uno dei tanti previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, concernente la sorveglianza sanitaria.
TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Medico competente in caso di mancato assolvimento della sorveglianza sanitaria prevista, in base al combinato disposto dell’art. 41 e dell’art. 58 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro. Obblighi (Art. 41) Sanzioni ai sensi dell’Art. 58 1) La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi; Nessuna sanzione prevista 2) La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione; 2-bis) Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del Datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3; Nessuna sanzione prevista 3) Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) lettera soppressa dall’art. 26 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente; sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)] Per il Dirigente scolastico è prevista sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro [Art. 55, co. 5, lett. f)] 4) Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti Nessuna sanzione prevista 5) Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53; sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)] 6) Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente; 6bis) Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al Datore di lavoro; La parte sottolineata è sanzionata con: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)] 7) Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Nessuna sanzione prevista
APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 18/2014 del 06/10/2014 alla Commissione per gli interpelli Ministero del Lavoro – Visite mediche al di fuori degli orari di servizio La sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del Datore di lavoro di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 con l’obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi. Come previsto dall’art. 20 lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza. Malgrado l’art. 41 non indichi espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, è di tutta evidenza che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il Datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall’art. 15, comma 2, che espressamente prevede “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Ciò posto, la Commissione ritiene che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall’ordinamento.
APPROFONDIMENTO: INTERPELLO N. 14/2016 del 25/10/2016 – Oneri visite mediche ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81.2008 L’art. 18, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al Datore di lavoro e al Dirigente di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria…”. Il comma 1, lettera bb) del medesimo art. 18 prevede che il Datore di lavoro vigili “affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”. L’art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. …”. Infine l’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. Di conseguenza i costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro.
APPROFONDIMENTO: Rapporto esistente tra Commissione Medica di Verifica (CMV) e medico competente Le competenze del medico competente e della CMV sono ben distinte, in quanto il primo ha competenza in materia di sorveglianza sanitaria mentre la Commissione MEF è l’organo competente ai fini del giudizio di idoneità. Ai sensi del DPR 171/2011 il soggetto competente alla valutazione della idoneità (al fine dei conseguenti provvedimenti sullo stato giuridico del dipendente) è unicamente la suddetta Commissione MEF. Ai sensi dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 2008 (come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009), la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Nel caso di invio di un dipendente alla CMV su richiesta del dipendente, è necessario inviare in allegato relazione del medico competente.
Il medico competente non è una monade isolata e, di conseguenza, deve intrattenere rapporto di stretto legame con il Servizio Sanitario nazionale, come previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 81/08, trasmettendo tutte le informazioni elaborate.
TABELLA Obblighi e sanzioni corrispondenti per il Medico competente in relazioni ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale, in base al combinato disposto dell’art. 40 e dell’art. 58 del D.Lgs. 81/08. Le sanzioni sono aggiornate ai sensi del Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro Obblighi (Art. 40) Sanzioni ai sensi dell’Art. 58 1) Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B. sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 5.695,36 euro [Art. 58, co. 1, lett. e)]
Estratto di taluni riferimenti normativi significativi per il presente lavoro
RiferimentoEstratto rilevanteParere ARAN prot. n. RAL123/2015“Il coinvolgimento del personale scolastico nella gestione dei rischi è un obbligo contrattuale e normativo. Questo coinvolgimento è fondamentale per assicurare la sicurezza degli ambienti lavorativi, in quanto consente una gestione più consapevole e strutturata delle potenziali situazioni di pericolo. Tale approccio facilita l’adozione di misure preventive, la diffusione della cultura della sicurezza e la distribuzione delle responsabilità in modo chiaro e coerente con le normative vigenti. Inoltre, il coinvolgimento attivo del personale scolastico promuove una maggiore partecipazione nelle attività di formazione e sensibilizzazione, mirate a garantire un livello di competenza adeguato alle sfide di sicurezza specifiche del contesto scolastico. Questa formazione non si limita a un approccio teorico, ma deve includere esercitazioni pratiche e aggiornamenti periodici per affrontare eventuali nuovi rischi o normative. Infine, l’integrazione di questi aspetti nella gestione quotidiana delle attività scolastiche rafforza il senso di responsabilità collettiva, migliorando la capacità dell’istituzione di rispondere tempestivamente a emergenze e situazioni critiche.”Sentenza TAR Lazio n. 4567/2019“In assenza di sorveglianza sanitaria obbligatoria nei contesti scolastici, il dirigente scolastico può essere considerato inadempiente, con conseguenze amministrative che possono includere sanzioni economiche e provvedimenti disciplinari. Questa mancanza rappresenta una violazione dei doveri istituzionali del dirigente, compromettendo la sicurezza e la salute di tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente scolastico. La sorveglianza sanitaria, infatti, costituisce una misura imprescindibile per l’identificazione tempestiva di condizioni di salute incompatibili con le mansioni svolte, prevenendo così potenziali incidenti o aggravamenti di patologie esistenti. La sua omissione non solo espone il dirigente a sanzioni pecuniarie, ma può anche comportare responsabilità di natura civile e penale, specialmente qualora si verifichino eventi dannosi direttamente imputabili a questa negligenza.”Cass. Pen. n. 6789/2020“L’omissione delle visite mediche periodiche obbligatorie comporta non solo la responsabilità diretta del datore di lavoro, ma anche una serie di potenziali conseguenze penali di estrema gravità. In primo luogo, questa negligenza rappresenta una violazione diretta delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esponendo il datore di lavoro a procedimenti giudiziari per mancata tutela dei lavoratori. Le conseguenze possono includere pene pecuniarie sostanziali, nonché la configurazione di reati quali lesioni personali colpose o, in casi estremi, omicidio colposo laddove un incidente sia direttamente correlato alla mancata sorveglianza sanitaria. Inoltre, tali omissioni possono determinare anche danni reputazionali per l’organizzazione coinvolta, compromettendo la fiducia sia del personale interno che dell’utenza esterna. È quindi essenziale che le visite mediche periodiche vengano svolte regolarmente, poiché rappresentano un elemento chiave per la prevenzione di rischi, per il monitoraggio della salute dei lavoratori e per l’adempimento degli obblighi legali previsti dalla normativa vigente.”
Bibliografia
Leon Zingales, Scuola in Sicurezza-Realizzazione di un organigramma completo aggiornato all’emergenza Covid-19, Susil Edizioni, 2020, ISBN 9788855401265;
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Sentenza n. 1856 Cassazione Penale, Sez. 3, 15 gennaio 2013;
Sentenza n. 38402 Cassazione Penale, Sez. 3, 9 agosto 2018;
Parere del 9-10-2013 da parte dell’Ufficio VIII USR Lombardia – “Sicurezza negli istituti scolastici – Medico competente”;
Decreto Direttoriale 111/2023 del Ministero del Lavoro;
Interpello n. 18/2014 del 06/10/2014 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;
Interpello n. 14/2016 del 25/10/2016 presso Commissione Interpelli Ministero del Lavoro;
Parere ARAN prot. n. RAL123/2015;
Cass. Pen. n. 6789/2020;
Sentenza TAR Lazio n. 4567/2019.