Permessi per donazione sangue, spettano anche ai supplenti con incarico da GI e sono retribuiti

Un docente incaricato dalle graduatorie di Istituto con una supplenza breve, ci chiede se il suo dirigente poteva non concedergli una giornata di permesso retribuito per la donazione del sangue. Rispondiamo che tale diritto del docente, anche se avesse una supplenza di breve periodo, non è soggetto alla discrezionalità del dirigente scolastico. In buona sostanza il dirigente scolastico non può negare al dipendente ( docente o ata) il diritto di fruire di una giornata di permesso per recarsi in un centro AVIS per donare il sangue.

Permesso per donazione del sangue

Il comma 7 dell’art.15 del CCNL scuola 2006/2009, specifica che il dipendente, quindi sia docentee sia Ata, ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. A tal proposito la legge n.584 del 13 luglio 1967 all’art.1 dispone che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto

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