Supplenze da graduatorie istituto, riscontrate modalità differenziate nelle convocazioni

Supplenze da graduatorie di istituto, il sindacato Flp Scuola segnala procedure differenziate nelle convocazioni in relazione al conferimento delle supplenze temporanee o annuali da parte delle scuole. Naturalmente, la procedura da seguire sarebbe quella contenuta nella Circolare annuale delle supplenze, ovvero la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito N. 43440 del 19 luglio 2023

Supplenze da graduatorie di istituto, non tutti seguono la procedura corretta nell’attribuzione degli incarichi

Flp Scuola segnala, infatti, che ‘molti capi di istituto ritengono di adottare modalità differenziate di convocazione e indicazioni circa la tipologia, durata e decorrenza della supplenza non tenendo conto delle prescrizioni contenute nella circolare’. È bene ribadire quanto indicato dalla suddetta Circolare annuale sulle supplenze: ‘In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, i dirigenti scolastici provvedono a utilizzare le graduatorie di istituto di cui all’articolo 11 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022. Per le supplenze temporanee (con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio), si utilizzano le Graduatorie di Istituto. L’individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto. Per quanto riguarda le modalità di conferimento delle supplenze, si rimanda integralmente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022′.

Le disposizioni dell’O.M. N. 112/2022

In buona sostanza, le indicazioni sono quelle già riportate nell’Ordinanza Ministeriale N. 112/2022 che ha introdotto le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Per quanto riguarda l’individuazione del destinatario della supplenza, il DS, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, provvede con riferimento all’ordine di graduatoria e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne le supplenze brevi fino a dieci giorni riguardanti le scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

Viene precisato che la comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l’orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; il giorno e l’ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione e le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.
Qualora si tratti di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, questa deve, inoltre, contenere l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati e la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l’offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Flp Scuola, pertanto, sottolinea che è del tutto illegittima la convocazione che prevede l’assunzione immediata nel giorno della convocazione; inoltre, risulta del tutto illegittima la convocazione di aspiranti che sono già occupati per supplenza annuale a posto intero ovvero in servizio in altro istituto con supplenza temporanea a posto intero.

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