Spese mediche disabili

Spese mediche disabili: le agevolazioni fiscali su visite, farmaci, medicinali
Disabili.com del 11/10/2023

La nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate sintetizza quanto previsto sul fronte detrazioni e deduzioni per le spese mediche e sanitarie sostenute da persone con invalidità, legge 104 o loro familiari

Sul fronte agevolazioni fiscali disabili, segnaliamo che l’Agenzia delle entrate ha pubblicato in questi giorni una versione aggiornata della Guida alle agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie: un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

Nel testo vengono specificate le diverse tipologie di spese che si possono portare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche), specificando per ciascuna di esse tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone e invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.
Al riguardo, estrapoliamo le informazioni che sintetizzano quanto previsto per le spese mediche e di assistenza specifica, sostenute dalle persone con disabilità.

SPESE SANITARIE E DISABILITÀ
Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative a una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi può beneficiare della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE
Possono portare in deduzione queste spese:
a) le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge 104 (non è necessario l’handicap grave: è sufficiente la condizione di handicap riportata al comma 1 dell’articolo 3. Non serve quindi il comma 3, articolo 3.
b) le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra.
In questo caso deve essere stata accertata la grave e permanente invalidità o menomazione. Se non espressamente indicata nella certificazione, questa può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
c) i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del Testo Unico n. 915/1978) e le persone a essi equiparate sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità sulla base della documentazione rilasciata dai competenti ministeri al momento della concessione dei benefici pensionistici.

QUALI SPESE SONO DEDUCIBILI
Le spese ammesse in deduzione sono:
– le spese mediche generiche, quali medicinali, prestazioni rese da un medico generico, eccetera
– le spese di assistenza specifica.

QUALI SONO LE SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA
Ai fini della deducibilità, sono considerate spese di assistenza specifica le spese sostenute per:
– l’assistenza infermieristica e riabilitativa resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica
– le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all’assistenza diretta della persona
–  le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001 sono deducibili anche senza la specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento di spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
È possibile, inoltre, portare in deduzione anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia, a condizione che:
1. siano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap
2. siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera) ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

LE SPESE NON DEDUCIBILI
Non sono deducibili le spese:
– per prestazioni svolte da un pedagogista (secondo il Ministero della Salute, infatti, il pedagogista non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio- culturali)
–   spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che, in ogni caso, rientrano tra le spese detraibili nella misura del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro.
Se il dispositivo medico rientra tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta
–  corrisposte a una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento.
Il Ministero della Salute ha precisato, infatti, che questa attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non è rilevante il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di uno/a Psicologo/a.

LIMITE DI DEDUCIBILITÀ
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sostenute dai familiari della persona disabile (coniuge, figli, compresi quelli adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle, nonni e nonne) e anche se questi non risulta fiscalmente a carico.
Se il documento di spesa è intestato solo alla persona disabile, il familiare che ha sostenuto il costo, per fruire della deduzione, dovrà integrarlo, annotandovi l’importo da lui pagato. Lo stesso familiare sarà tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono state determinate sulla base della percentuale forfettaria stabilita da una delibera regionale.
A tal fine, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.I DOCUMENTI
La documentazione delle spese è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o uietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.
Tali documenti non devono essere allegati alla dichiarazione dei redditi ma conservati, in originale, per tutto il periodo durante il quale l’Agenzia delle entrate ha la possibilità di richiederli.

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Dichiarazione dei redditi, precompilata: quali spese scolastiche sono inserite. FAQ Agenzia delle Entrate

Di redazione

Dall’11 maggio è consentito accettare, modificare e inviare il modello 730 e il modello Redditi. La stagione delle dichiarazioni si concluderà il 2 ottobre per coloro che inviano il modello 730 direttamente tramite l’applicazione web e il 30 novembre per chi utilizza il modello Redditi precompilato.

Il modello 730 è conveniente poiché il contribuente non deve eseguire calcoli e riceve il rimborso dell’imposta direttamente nel proprio stipendio o nella pensione. Nel caso in cui il contribuente debba versare delle somme, queste verranno trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.
Dichiarazione precompilata – Che cos’è
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti: dalle spese sanitarie a quelle universitarie; dalle spese funebri ai premi assicurativi, dai contributi previdenziali ai bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, e altro ancora.
Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Oltre al 730 è disponibile anche il modello Redditi persone fisiche precompilato.
Quali spese scolastiche sono inserite nella dichiarazione precompilata?

Nella dichiarazione precompilata sono riportati i dati comunicati dagli istituti scolastici relativi a:

tasse scolastiche
contributi obbligatori
contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, si tratta, ad esempio, delle spese per:

la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi
le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza)

La dichiarazione precompilata contiene, in ogni caso, le informazioni relative alle tasse scolastiche (versate per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi), versate con modello di pagamento F24, tali informazioni infatti sono già in possesso dell’Agenzia delle entrate e non vengono quindi trasmesse dagli istituti scolastici.
Sono incluse, inoltre, nel solo foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata anche le erogazioni liberali effettuate, a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.
Oltre alle spese, l’Agenzia delle entrate acquisisce anche i dati dei rimborsi delle stesse spese scolastiche e delle restituzioni delle erogazioni liberali agli istituti scolastici.
Ho sostenuto alcune spese per il servizio di mensa scolastica, trasporto scolastico e altri servizi pre e post scuola, come mai non trovo i dati nella mia dichiarazione precompilata?
I servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico ed altri servizi pre e post scuola, sono spesso gestiti dai Comuni o da altri Enti Locali, i quali, qualora non rientrino nell’alveo dei soggetti appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero quando non gestiscono direttamente scuole comunali ma gestiscono solo alcuni servizi per scuole terze, non sono tenuti all’invio dei dati delle spese scolastiche ai fini della dichiarazione precompilata.
Pertanto, i dati relativi a tali servizi potrebbero non essere oggetto di precompilazione, il contribuente può autonomamente, qualora ne ricorrano i presupposti, indicare tali spese in dichiarazione tra quelle detraibili.
Mi sono opposto all’utilizzo dei dati delle spese scolastiche. Cosa accade nella dichiarazione precompilata?
Se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche, sostenute nell’anno precedente, questi non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.
Nel foglio riepilogativo l’informazione relativa alle spese scolastiche risulta non utilizzata. Quali possono essere le cause e come posso intervenire?
Possibile motivazione: per le spese scolastiche comunicate risultano rimborsi maggiori o uguali al totale delle spese.Cosa fare: controllare la documentazione, verificare l’importo detraibile e, quindi, inserire quello corretto nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi
Le spese scolastiche per la frequenza della scuola di mio figlio sono state sostenute da entrambi i genitori ma è riportata per intero nella dichiarazione precompilata di un solo genitore. Come mai?
Le spese scolastiche sono esposte, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del familiare indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’istituto scolastico.
Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 800 euro annui per ogni studente.

Pubblicato in Genitori

Argomenti: Dichiarazione dei redditi

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