Riforma Sport 2023 e Scuola

Le ricadute della Riforma dello Sport 2023 sulla Scuola

di Gennaro Palmisciano

Con il termine Riforma dello Sport 2023 si fa riferimento al complesso di misure introdotte dai decreti legislativi 36/2021 e 39/2021, le quali sono state modificate ed integrate dai due successivi decreti 163/2022 (cosiddetto correttivo) e 120/2023 (correttivo bis).

Sono tre le principali ricadute sulla Scuola.

1)Si riporta il testo dell’art. 1, comma 17 lettera d) del decreto legislativo 120/2023, entrato in vigore il 5/9/2023:

“I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165,  possono  prestare  in  qualità  di  volontari  la  propria attività  nell’ambito  delle  società   e   associazioni   sportive dilettantistiche,  delle  Federazioni   Sportive   Nazionali,   delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e  degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente  dalle proprie  affiliate  se  così  previsto  dai   rispettivi   organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli  obblighi  di  servizio, previa comunicazione all’amministrazione  di  appartenenza.  In  tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma  2.  Qualora  l’attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell’ambito del  lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di  un corrispettivo,   la   stessa   può   essere   svolta   solo   previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per  la  pubblica amministrazione, di concerto con  l’Autorità  politica  delegata  in materia di sport, sentiti  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il  Ministro dell’università e delle ricerca. Se, decorso il termine  di  cui  al terzo periodo, non interviene il rilascio  dell’autorizzazione  o  il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione è da ritenersi in  ogni  caso accordata.  In  tal  caso  si  applica  il  regime  previsto  per  le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al  presente  comma,  che prestano la loro attività in qualità di volontari o  di  lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal  CIP e dagli  altri  soggetti  ai  quali  forniscono  proprie  prestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 36, comma 6-quater”.

La norma disciplina la collaborazione al movimento sportivo dei dipendenti pubblici.

Costoro possono prestare la propria attività come volontari per ASD, SSD, Federazioni, Enti di Promozione Sportiva etc., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione di tale attività all’Amministrazione di competenza.

Se l’attività sportiva prestata rientra invece nell’ambito del lavoro sportivo e prevede un compenso, va chiesta preventivamente l’autorizzazione all’Amministrazione, che la concede, o la rigetta, entro trenta giorni, tenendo in conto la disciplina dell’incompatibilità.  In mancanza di risposta, scatta il silenzio-assenso. In carenza della richiesta e della autorizzazione sono previste sanzioni disciplinari e amministrative.

Resta vigente l’art. 454 del testo unico scuola, che disciplina i congedi straordinari per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica (su richiesta del C.O.N.I. per particolari esigenze di attività tecnico sportiva, per ogni anno scolastico, con durata complessiva non superiore a 30 giorni) e la messa a disposizione del C.O.N.I. (per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, di docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. con retribuzione a carico del C.O.N.I.).

2)L’art.30 del D.lgs 36/2021 ha introdotto l’apprendistato sportivo, il quale può assumere tre forme diverse: quello di I livello (per conseguire diploma e qualifica professionale), quello di III livello (allo scopo di alta formazione e ricerca) e l’apprendistato sportivo professionalizzante . Gli enti sportivi dilettantistici possono stipulare contratti di apprendistato dei primi due tipi, mentre le società professionistiche possono attivare contratti di apprendistato professionalizzante. FIGC, Lega Pro e AIC hanno sottoscritto un accordo per l’apprendistato professionalizzante. Un addendum all’accordo collettivo definisce un set di regole e di strumenti da mettere a disposizione delle società sportive di serie C. Alcune di queste hanno cercato così di garantire agli atleti la migliore acquisizione della professionalità sportiva e validi percorsi di formazione.

In conclusione, da un lato gli apprendisti, grazie a questo tipo di contratto, possono acquisire una formazione specifica nel settore sportivo e mettere in pratica le proprie competenze lavorative in un ambiente reale. Dall’altro lato gli enti sportivi hanno l’opportunità di formare giovani talenti e contribuire alla crescita del comparto sportivo dilettantistico.

3)la registrazione dei verbali di revisione degli statuti per adeguamento alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 sarà esente da imposta di registro non solo per gli enti sportivi, ma anche per le scuole che dovessero avere la necessità di aggiornare lo statuto dell’associazione sportiva scolastica.

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