Fondo Espero, accordo raggiunto con “silenzio-assenso”: permane il diritto di recesso

Dopo lunghe trattative, lo scorso 16 novembre si è giunti ad un accordo tra Aran e sigle sindacali in merito all’adesione al Fondo Espero, vale a dire uno dei più importanti Fondi pensionistici negoziali italiani: si tratta di un’associazione senza fini di lucro, riservata anche ai dipendenti della Scuola. Nei giorni scorsi, infatti, vi ha avuto la firma definitiva di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA UNAMS, ANP e rispettive Confederazioni, in merito alla “regolamentazione sulle modalità di espressione della volontà di adesione” al Fondo. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

Accordo sull’adesione-consenso del personale della scuola la Fondo Espero

Come ha spiegato il sindacato FLC CGIL in un comunicato, “l’accordo recepisce la norma della legge che prevede per i settori del pubblico impiego – come già avviene per i privati – l’obbligo di scegliere se aderire o meno ai fondi contrattuali di previdenza complementare, demandando alle parti istitutive la regolamentazione delle modalità di adesione e di recesso. Sono interessati i lavoratori assunti a tempo indeterminato con decorrenza economica del rapporto di lavoro successivamente al 1° gennaio 2019, ad esclusione del personale che continua ad essere in regime di TFS e di chi è assunto per effetto di mobilità tra amministrazioni, passaggi nell’ambito della stessa amministrazione, ecc.

Le Amministrazioni sono tenute, all’atto dell’assunzione, a fornire informativa sui contenuti dell’accordo, comprensiva di informazioni generali sulla previdenza complementare e specifiche sul Fondo Espero”. L’intesa introduce l’iscrizione automatica al Fondo del personale docente, Ata ed educativo assunto dal 1° settembre 2019 in poi.

Modalità di adesione

Sempre la FLC CGIL indica riporta le seguenti indicazioni relative alla modalità di adesione:

  • nei nove mesi successivi all’assunzione e alla contestuale informativa, la/il lavoratrice/ore può comunicare espressamente se intende o meno aderire al Fondo Espero utilizzando la modulistica resa disponibile dall’Amministrazione;
  • qualora, durante tale periodo, la/il lavoratrice/ore, informata/o secondo le previste modalità, non abbia espresso alcuna volontà, è automaticamente iscritta/o al Fondo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi;
  • le Amministrazioni sono tenute a trasmettere al Fondo, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza dei termini, i nominativi degli iscritti per effetto del silenzio-assenso; il Fondo ha trenta giorni di tempo dalla ricevuta comunicazione per informare le/gli interessate/i dell’avvenuta adesione e delle modalità di recesso;
  • l’iscritta/o può esercitare il diritto di recesso, mediante invio al Fondo di raccomandata a/r o pec, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuta adesione.

Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione, le Amministrazioni iniziano a versare la quota datoriale e quella trattenuta al lavoratore entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal Fondo.

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